Sentenza n. 520/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: del diniego di condono prot. 2020/11135334241 del 13.03.2020, ricevuto dalla ricorrente il 18.03.2020, emesso dal Comune di Pietrasanta, relativamente all’abuso consistente nella “realizzazione di terrazza praticabile a corredo di fabbricato di civile abitazione esistente effettuata nell’anno 1990, in luogo dell’esistente tetto a falda” presso l’immobile posto in Pietrasanta, loc. Strettoia, via Chiesa, 27; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis legge n. 241/1990 prot. n. 1424162 del 10.12.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di una terrazza praticabile in luogo di un tetto a falda, motivato dalla violazione della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono relativo a opere realizzate nel 1990. Ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la scarsa chiarezza sia del preavviso di rigetto sia del diniego definitivo, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali; ha sostenuto che le opere fossero state erroneamente considerate eseguite su porzioni dell'immobile non legittimate; ha inoltre rilevato che parti dell'edificio legittimate da una licenza edilizia del 1967 si trovavano a distanza dal Rio Strettoia inferiore rispetto a quella delle opere oggetto della domanda di condono, deducendo così l'erroneità dei presupposti e il difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sostenendo che il diniego incidesse sulla fascia di rispetto idraulico prevista dall'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego di condono. Ha ritenuto applicabile l'art. 143 del R.D. n. 1775/1933, che attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione sui ricorsi contro provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche. La giurisdizione speciale sussiste quando l'atto, anche se adottato da un Comune non istituzionalmente preposto alla tutela delle acque, incide in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche o sulla struttura e funzionalità dei beni demaniali idrici. Nel caso concreto, il diniego di sanatoria era fondato sulla violazione della fascia di rispetto posta a tutela del Rio Strettoia e mirava quindi a salvaguardare il regolare deflusso del corso d'acqua. La controversia è stata pertanto ricondotta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il TAR ha precisato che il ricorso potrà essere riassunto davanti a tale giudice ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa [...] in materia di regime delle acque pubbliche
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sui ricorsi contro provvedimenti amministrativi che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità comunali.
art. 96, lett. f), R.D. 25 luglio 1904, n. 523
Prevede la fascia di rispetto idraulico la cui violazione, quando il provvedimento edilizio è diretto a salvaguardare il regolare deflusso di un corso d'acqua pubblico, radica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno delle censure di carenza e insufficienza della motivazione; la relativa doglianza non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende alle controversie aventi a oggetto provvedimenti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche o sulla struttura, funzionalità e consistenza dei beni demaniali idrici, anche quando tali provvedimenti siano adottati da un Comune o da altra amministrazione non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque.
- Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia relativa al diniego di sanatoria o di titolo edilizio fondato sulla violazione della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico ai sensi dell'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, poiché il divieto di edificazione è diretto a garantire il regolare deflusso delle acque e incide quindi direttamente sul loro regime pubblicistico.
- Quando il provvedimento edilizio impugnato è motivato, anche in via determinante, dalla tutela della fascia di rispetto idraulico di un corso d'acqua pubblico, la controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, senza che rilevi la qualificazione formale dell'atto come provvedimento edilizio o di condono.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non definisce definitivamente la controversia nel merito: il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e alle condizioni previste dall'art. 11 c.p.a.
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