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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio del Comune di Cercemaggiore sulla dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) depositata in data 30 luglio 2024 dall’interessato, finalizzata alla realizzazione, in località via Galardi, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a servizio dell'attività agricola (“agrivoltaico”) della potenza complessiva pari a 500 kw e per la consequenziale condanna del Comune di Cercemaggiore alla sollecita conclusione del procedimento; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 2\12\2025: - della determina del comune di Cercemaggiore del 3 novembre 2025, prot. 9527 ad oggetto “procedura abilitativa semplificata (pas) per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un agrivoltaico su fondo agricolo in via galardi. diniego” e, per quanto occorrer possa, del parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR del 27 maggio 2025, prot. n. 15443; della nota di controdeduzioni della Soprintendenza ABAP del Molise, n. 5006 del 13 maggio 2025; con espressa riserva di azione di risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale subiti per effetto degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202500317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sulla PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 500 kW e, con motivi aggiunti, diniego comunale della PAS

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’inerzia del Comune di Cercemaggiore sulla dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS), presentata il 30 luglio 2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 500 kW in via Galardi. Ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 28/2011, del d.m. 10 settembre 2010, del d.lgs. n. 387/2003 e del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, efficienza e giusto procedimento e del principio di matrice eurounitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili e celerità degli iter autorizzativi. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato, il 3 novembre 2025, un diniego della PAS, impugnato con motivi aggiunti insieme agli atti presupposti delle Soprintendenze. Successivamente, il Comune ha annullato in autotutela il diniego e ha accolto la PAS con determinazione del 21 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso contro il silenzio è divenuto improcedibile perché l’inerzia è stata superata dall’adozione del diniego del 3 novembre 2025, con conseguente definizione del procedimento mediante un provvedimento espresso. I motivi aggiunti sono divenuti improcedibili perché il Comune ha successivamente annullato in autotutela il diniego e accolto la PAS, adottando un provvedimento favorevole al ricorrente. Tale esito, unitamente alla dichiarazione della stessa parte, ha reso attuale e inequivocabile la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione delle specifiche circostanze della causa e dell’esito del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    "Il Collegio rileva che sussistono effettivamente i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato."

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "Al Collegio non resta, pertanto, che definire anche questa parte del giudizio con la pertinente pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm.."

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    "DI ANNULLARE in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la Determinazione di questo Comune n. 9527 del 3 novembre 2025"

    È stato utilizzato dal Comune per annullare in autotutela il precedente diniego della PAS e adottare contestualmente una determinazione favorevole all’istanza.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    "è qualificato come opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003"

    La qualificazione dell’impianto come opera di pubblica utilità è riportata nella determinazione comunale favorevole, senza costituire oggetto di esame decisorio da parte del TAR.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione supera l’inerzia adottando un provvedimento espresso, anche se inizialmente sfavorevole all’interessato.
  • L’impugnazione proposta con motivi aggiunti contro il provvedimento espresso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta un provvedimento favorevole al ricorrente, rendendo non più attuale l’utilità della decisione giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può risultare sia dall’adozione di un atto amministrativo satisfattivo sia dal comportamento processuale della parte, quando quest’ultimo confermi inequivocabilmente l’assenza di un’utilità concreta e attuale alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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