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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34709/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un titolare di farmacia contro la richiesta monitoria di una società cooperativa in liquidazione e in concordato preventivo per il pagamento di somme dovute a fronte della fornitura di farmaci. In primo grado l'opposizione è stata accolta solo parzialmente, con riduzione dell'importo dovuto perché gran parte del debito risultava già estinta in base a pagamenti eseguiti nell'ambito di un piano di rientro concordato tra le parti. In appello la società creditrice ha contestato la ricostruzione dei conteggi e la quantificazione degli interessi, sostenendo che dovessero applicarsi gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e che, per effetto della corretta imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c., il debitore avrebbe dovuto ancora una somma maggiore. La Corte d'appello ha rigettato il gravame, rilevando che la creditrice aveva ammesso di aver ricevuto pagamenti sino a un certo importo e che non era stata chiesta una consulenza tecnica d'ufficio; ha inoltre interpretato la statuizione sugli interessi come riferita agli interessi da transazioni commerciali. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione della l. 231/2002 in combinato disposto con l'art. 1194, comma 1, c.c., lamentando che i pagamenti parziali non sarebbero stati imputati prima agli interessi e poi al capitale e che, quindi, il saldo residuo sarebbe stato superiore a quello riconosciuto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di autosufficienza e specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato in quale punto dell'atto di appello fosse stata effettivamente dedotta la specifica censura sull'art. 1194 c.c., limitandosi a un richiamo generico alla mancata CTU. Inoltre, la doglianza non chiariva se gli interessi contestati riguardassero l'inadempimento del piano di rientro oppure il residuo credito originario in caso di decadenza dal beneficio del termine, sicché mancava anche la necessaria specificazione del fatto controverso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1194 c.c.

    La censura sulla imputazione dei pagamenti era astrattamente richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il motivo difettava di specificità e autosufficienza.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    La ricorrente invocava gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali; la Corte d'appello aveva interpretato la decisione di primo grado come riferita a tali interessi, ma la questione non è stata scrutinata nel merito in cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano riportati in modo adeguato gli atti e i passaggi processuali rilevanti a sostegno della censura.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ravvisandone i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della modifica che collega l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ai presupposti processuali accertati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci violazione di legge deve essere sorretto da un puntuale rispetto del principio di autosufficienza: è necessario indicare e riportare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico alle difese svolte nei gradi di merito.
  • La censura sulla corretta imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. deve essere specificamente collegata ai fatti di causa e alla concreta disciplina del rapporto obbligatorio, indicando con chiarezza se i pagamenti si riferiscano al debito originario, a un piano di rientro o ad altra obbligazione distinta.
  • Quando il ricorrente contesta il calcolo del residuo debito e degli interessi, il motivo deve individuare in modo univoco il titolo degli interessi pretesi e il rapporto cui essi accedono; in mancanza, la doglianza difetta del requisito di specificità.
  • La mancata richiesta di consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi di merito può incidere sulla tenuta della censura in cassazione se il ricorrente pretende di rimettere in discussione accertamenti contabili senza aver attivato gli strumenti istruttori pertinenti nei gradi precedenti.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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