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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19334 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia relativa all'ICI dovuta per il secondo semestre 2011. Ha dedotto, in sintesi: l'illegittimità dell'accertamento per mancato contraddittorio preventivo; l'erronea esclusione dell'efficacia retroattiva della rendita catastale attribuita nel 2012; l'errata applicazione dei coefficienti di rivalutazione al valore contabile del parco eolico; l'illegittimità o sproporzione delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento, invocando l'incertezza normativa oggettiva e circostanze eccezionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, trattandosi di ICI, tributo non armonizzato, non esisteva un obbligo generale di contraddittorio preventivo e che l'invio di richieste informative previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992 era facoltativo. Per i fabbricati di categoria D non ancora accatastati, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, era corretto utilizzare il valore contabile determinato secondo i criteri di legge. La rendita catastale attribuita successivamente non poteva produrre effetti anteriori alla richiesta di accatastamento presentata dalla società nel marzo 2012. È stata inoltre ritenuta corretta l'applicazione dei coefficienti normativi, senza introdurre criteri di deprezzamento propri della stima catastale. Infine, non è stata riconosciuta alcuna obiettiva incertezza normativa né una sproporzione eccezionale delle sanzioni. La società è stata condannata a rifondere al Comune 10.200 euro di spese, oltre accessori, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 3

    La norma consente, ma non impone, al Comune di inviare al contribuente richieste o sollecitazioni informative prima dell'attività di liquidazione e accertamento ICI; pertanto, in assenza di una specifica previsione, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato..."

    Finché il fabbricato o impianto di categoria D non è accatastato con attribuzione di rendita, la base imponibile ICI deve essere determinata secondo il criterio del valore contabile, applicando i coefficienti previsti dalla legge.

  • D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3, convertito dalla L. n. 359 del 1992

    "Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti..."

    Il valore imponibile degli immobili classificabili in categoria D è quello risultante dalle scritture contabili al lordo degli ammortamenti, adeguato mediante i coefficienti annuali; il criterio vale indistintamente per fabbricati e impianti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, interpretato da Cass. SS.UU. n. 3160/2011

    Il criterio contabile opera fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita. Da tale richiesta nasce una nuova situazione giuridica che può consentire conguagli a favore o a carico del contribuente, ma la rendita non può retroagire oltre la data dell'istanza.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    L'esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva sul contenuto, oggetto o destinatari della norma, valutata con riferimento al giudice e non a una generica difficoltà interpretativa del contribuente.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    La non applicazione delle sanzioni per incertezza normativa presuppone che l'incertezza sia effettivamente oggettiva e inevitabile; la mera complessità della disciplina o l'esistenza di orientamenti difensivi non sono sufficienti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4

    "consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa"

    La riduzione della sanzione è possibile soltanto in presenza di circostanze eccezionali e di una manifesta sproporzione, da valutare concretamente in rapporto all'entità del tributo e alla natura della violazione.

  • Cass. SS.UU. n. 24823/2015

    Il contraddittorio endoprocedimentale è generalizzato per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati sussiste soltanto quando una specifica disposizione di legge lo preveda.

Massime di principio

  • Per i tributi locali non armonizzati, come l'ICI, il contribuente non può normalmente contestare l'accertamento solo perché non è stato previamente convocato o consultato, salvo che una norma specifica imponga il contraddittorio.
  • Per gli immobili o impianti classificabili in categoria catastale D, posseduti da imprese e non ancora dotati di rendita, la base imponibile può essere determinata con il metodo contabile previsto dalla legge, utilizzando il valore risultante dalle scritture al lordo degli ammortamenti e i coefficienti annuali.
  • La successiva attribuzione della rendita catastale non consente automaticamente di ricalcolare tutte le annualità precedenti: l'eventuale efficacia retroattiva non può estendersi oltre la data in cui il contribuente ha presentato la richiesta di accatastamento.
  • Il criterio contabile e il criterio catastale sono sistemi distinti: eventuali correttivi o riduzioni per deprezzamento propri della stima catastale non possono essere applicati al valore contabile se non sono previsti dalla disciplina specifica.
  • La tassabilità degli impianti produttivi e dei parchi eolici non può essere considerata oggettivamente incerta quando, al momento della violazione, esisteva un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla loro rilevanza ai fini dell'imposta.
  • La sproporzione delle sanzioni deve essere manifesta ed eccezionale; l'importo elevato dell'imposta o la complessità tecnica della controversia, da soli, non giustificano la riduzione o l'esclusione delle sanzioni.
  • In controversie analoghe è essenziale verificare la data di presentazione dell'istanza catastale, la corretta contabilizzazione dell'impianto, la categoria catastale applicabile e l'esistenza, alla data dell'omissione, di un contrasto giurisprudenziale realmente qualificato.

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