Ordinanza n. 189/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 162/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, che ha accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere l’accredito della carta docente per le corrispondenti annualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva accertato il diritto all’accredito della carta docente
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno depositato una procura alle liti rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale. La procura, notificata in copia informatica insieme al ricorso, non indicava l’oggetto del giudizio, la parte resistente né altri elementi idonei a identificare la controversia. Il TAR ha esaminato la validità della procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., distinguendo tra procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo e procura su foglio separato, priva di incorporazione materiale con il ricorso digitale. È stata inoltre esaminata la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., nonché la concessione dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la procura fosse carente dei requisiti identificativi della controversia. La disciplina tecnica del processo amministrativo telematico, secondo cui la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all’atto si considera apposta in calce, consente al difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione, ma non elimina l’esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a dimostrare la volontà del conferente di attribuire lo ius postulandi per quello specifico giudizio. La validità della procura generica apposta in calce al ricorso deriva, infatti, dalla relazione fisica e dal contesto documentale unitario tra mandato e ricorso; tale giustificazione non opera quando la procura analogica e il ricorso informatico non sono materialmente incorporati. Il Collegio ha escluso la rinnovabilità ordinaria del requisito, poiché l’esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, ha ravvisato oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, almeno fino alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, considerato che la procura era stata rilasciata il 17 luglio 2025, prima dell’intervento chiarificatore. Ha quindi concesso l’errore scusabile e assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura idonea, fissando la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Non è stata ancora definita nel merito la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo e deve consentire l’identificazione della controversia, delle parti e dell’autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La procura su foglio separato depositata telematicamente insieme al ricorso è considerata apposta in calce ai fini della certificazione dell’autografia, ma la disposizione non determina il contenuto minimo necessario della procura né rende valida una procura priva di elementi identificativi della lite.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente, secondo il Collegio, di superare la disciplina del processo amministrativo che richiede l’esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non è applicabile al vizio esaminato, poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere ab origine.
art. 37 c.p.a.
L’errore scusabile può essere concesso eccezionalmente in presenza di obiettive ragioni di incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, purché l’errore non sia imputabile alla parte; nel caso concreto ha consentito di depositare una nuova procura idonea.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
La pronuncia è richiamata come intervento chiarificatore definitivo sulla non rinnovabilità del requisito della procura speciale e sulla necessità della sua sussistenza al momento della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La procura speciale richiesta per il ricorso amministrativo deve contenere elementi idonei a identificare la controversia, quali l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita, quando tali elementi non siano desumibili da un contesto documentale unitario.
- La procura generica può essere considerata valida se materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché la congiunzione fisica tra mandato e ricorso consente di riferire inequivocabilmente la delega alla specifica controversia.
- Nel processo amministrativo telematico, la procura analogica su foglio separato depositata in copia informatica insieme al ricorso si considera apposta in calce ai fini della certificazione dell’autografia, ma tale equiparazione non esonera dal requisito sostanziale dell’identificabilità della lite quando manca l’incorporazione materiale dei documenti.
- L’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere al momento della sua proposizione; il vizio non è ordinariamente sanabile mediante rinnovazione successiva della procura.
- L’errore scusabile può essere concesso, in via eccezionale, quando una procura priva degli elementi identificativi sia stata rilasciata in presenza di obiettiva incertezza normativa o di orientamenti giurisprudenziali non univoci, consentendo il deposito di una nuova procura entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
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