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Sentenza

Sentenza n. 163/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sez. giurisdizionale, n. 823/2024, resa tra le parti, il 30 ottobre 2024 che ha parzialmente accolto l’appello proposto per la per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2516 del 31 luglio 2023 sul ricorso per l’annullamento: - della nota prot. 8848 del 11 giugno 2021, con la quale il Responsabile del V Settore “Urbanistica – Suap – Condono ed Abusivismo edilizio” ha ordinato di non effettuare i lavori di cui alla SCIA presentata dalla originaria ricorrente il 3 maggio 2021 (prot. 6539) avente ad oggetto la fedele ricostruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, di civile abitazione e relative opere pertinenziali in località Torrazza; - della nota prot. 10079 del 2 luglio 2021 del Responsabile del V Settore con la quale viene reiterata la diffida a non effettuare l’intervento edilizio, ordinando di non dare inizio ai lavori; - di ogni provvedimento comunque connesso che può risultare lesivo per la ricorrente;

Giustizia amministrativa202501011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Petrosino nell'esecuzione della sentenza CGARS n. 823/2024, concernente la riattivazione del procedimento edilizio e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza CGARS n. 823/2024, che aveva imposto al Comune di riattivare, entro trenta giorni, il procedimento relativo alla SCIA per la fedele ricostruzione di un fabbricato, acquisendo i pareri e le autorizzazioni mancanti e verificando il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia comunale, non superata dalle successive trasmissioni di atti ad altre amministrazioni, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché il pagamento di euro 11.029,72 per le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda. Il Comune ha eccepito, quanto alle spese, l'inammissibilità della domanda nei propri confronti, sostenendo la competenza o legittimazione passiva dell'organo straordinario di liquidazione in ragione del dissesto finanziario dell'ente. Quanto alla riattivazione del procedimento, ha sostenuto di avere trasmesso gli atti al Demanio marittimo e al Genio civile e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il CGARS ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le attività comunali successive non esaurissero l'obbligo di ottemperanza, poiché il rilascio del nulla osta del Genio civile non dispensava il Comune dal completare le verifiche specificamente imposte dalla sentenza, inclusa la verifica dei presupposti dell'intervento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001 e l'acquisizione degli ulteriori atti di assenso necessari. Ha quindi ordinato al Comune di adottare tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Trapani, con facoltà di delega a un dirigente del proprio ufficio, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte, previa verifica dell'inottemperanza. Quanto alle spese liquidate nella sentenza ottemperanda, ha respinto la tesi del Comune fondata sul dissesto, ritenendo che il debito derivante dalla condanna alle spese, pur potendo avere causa in fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto, sia divenuto certo, liquido ed esigibile solo con il successivo giudicato; il Comune è stato pertanto dichiarato tenuto al pagamento di quanto stabilito dalla sentenza n. 823/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese della fase di ottemperanza, liquidate in euro 1.500.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001

    siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

    La verifica comunale imposta dal giudicato deve accertare la conformità dell'intervento ai requisiti della fedele ricostruzione, con mantenimento degli elementi indicati e assenza di incrementi volumetrici.

  • art. 55 Codice della navigazione

    Costituisce la base normativa del nulla osta demaniale marittimo che il Comune doveva contribuire ad acquisire nell'ambito della riattivazione del procedimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    È richiamato in relazione al termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non adempie al giudicato mediante la mera trasmissione degli atti ad altre autorità o mediante l'acquisizione di uno solo dei pareri richiesti, quando la sentenza impone anche specifiche verifiche e l'adozione degli ulteriori atti necessari alla definizione del procedimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di completare il procedimento secondo le statuizioni conformative contenute nella sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte dopo la verifica della persistente inerzia.
  • Il debito derivante dalla condanna alle spese di lite contenuta in una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente, pur potendo avere causa in un atto o fatto di gestione anteriore, non rientra nella massa passiva quando diviene certo, liquido ed esigibile soltanto in forza del successivo giudicato.
  • La domanda di ottemperanza può comprendere sia l'esecuzione degli obblighi conformativi relativi alla riedizione del procedimento amministrativo sia l'esecuzione dell'obbligo pecuniario stabilito dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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