Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06814/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello, della condanna in giudizio abbreviato per rapina impropria. I difensori hanno dedotto: violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 178 e 441, comma 5, c.p.p.; artt. 24 e 111 Cost.) per presunta incompletezza della consulenza del R.I.S. (mancata allegazione degli elettroferogrammi e delle tabelle dei profili genetici), con la conseguente qualificazione della prova genetica al massimo come mero indizio; travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi rispetto alle discrasie tra la descrizione della persona offesa e le caratteristiche del ricorrente (capelli, inflessione straniera, ferite), nonché carenza di ulteriori indagini (ricognizione, sequestri di capi, verifiche sanitarie, riprese video); violazione nella valutazione e negazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.). La difesa ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: la mancata allegazione di elettroferogrammi e tabelle non comporta di per sé invalidità della consulenza del R.I.S., essendo la relazione sintesi dell'attività tecnica e suscettibile di integrazione e contestazione tramite la partecipazione ai rilievi o in dibattimento; l'accesso al rito abbreviato non rende automaticamente inattendibili i risultati tecnici né preclude alla difesa strumenti per contestarli; le doglianze sulla discordanza descrittiva tra vittima e imputato miravano a una rivalutazione del merito e la Corte territoriale ha fornito motivazioni non illogiche in ordine alla compatibilità e al contesto in cui la vittima percepì i connotati dell'autore; le censure sulle attenuanti e sulla dosimetria della pena sono manifestamente infondate, non essendo censurabile il considerare la gravità della condotta per più profili. Conseguentemente il giudicato di condanna resta confermato (pena di anni sei, mesi otto, multa e recidiva applicata) e la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (oltre alle statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Applicazione della recidiva per la determinazione della responsabilità e della pena; citata come titolo di riqualificazione della posizione penale del condannato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sul diritto di difesa e sul contraddittorio relativamente agli accertamenti tecnici irripetibili

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Potere del giudice di adottare misure istruttorie d'ufficio; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione illegittima dei poteri istruttori in presenza della possibilità per la difesa di partecipare o richiedere integrazioni

  • art. 24 Cost.

    Ricondotto al diritto di difesa invocato dalla difesa; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione concreta del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha valutato che non si è concretamente pregiudicato il giusto processo con le carenze formali lamentate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Menzi onato tra le norme invocate relative alla motivazione e al travisamento della prova; la Corte ha ritenuto assenti errori logico-probatori tali da configurare travisamento

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto rispetto dei termini di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il motivo è stato esaminato nei limiti di idoneità motivazionale

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; evocata nel contraddittorio tra consulenze e nell'uso degli strumenti processuali per contestare gli accertamenti tecnici

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche, invocata per contestare il diniego; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa per la gravità delle modalità del reato

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti; la Corte ha considerato congrua la motivazione della dosimetria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (oneri), applicate dalla Corte

Massime di principio

  • La mera assenza negli atti di documentazione tecnica (es. elettroferogrammi, tabelle profili) non invalida automaticamente una consulenza genetica se la relazione contiene metodologia e risultati; tali mancanze possono essere integrate o contestate mediante partecipazione tecnica agli accertamenti o in dibattimento.
  • Il ricorso al giudizio abbreviato cristallizza gli atti ma non impedisce alla difesa di sollevare questioni metodologiche sulla prova scientifica: tuttavia la cassazione non è sede per ripetute valutazioni di merito e richiede che il vizio sia descritto come concreto e idoneo a pregiudicare il diritto di difesa.
  • Per essere rilevante in Cassazione, la censura deve dimostrare il concreto pregiudizio determinato dalla lacuna probatoria o dall'omissione istruttoria, non limitandosi a contestazioni generiche o a richieste di rivalutazione del merito.
  • Le discrepanze tra la descrizione della vittima e l'aspetto dell'imputato vanno valutate nel contesto (condizioni psicofisiche della persona offesa, luci, coperture, eventi concomitanti); la loro incidenza probatoria può essere superata da elementi indiziari convergenti.
  • La Corte può utilizzare lo stesso elemento fattuale (es. gravità della condotta) per valutazioni diverse (es. esclusione delle attenuanti e aggravazione nella dosimetria) senza violare il principio 'ne bis in idem', purché la motivazione sia coerente.
  • Molti dei rilievi sulla prova tecnica sono risolvibili mediante specifiche richieste istruttorie (designazione di consulente, partecipazione agli accertamenti, integrazione documentale) prima della rassegna in cassazione; la mancata attivazione di tali strumenti rende più difficile il successo del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.