Cassazione Penale, Sentenza n. 24909/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per appropriazione di una stecca di sigarette sottoposta a suggello doganale mentre il ricorrente svolgeva operazioni di custodia/sorveglianza sulla nave in transito nel porto di Oristano. Il ricorrente ha sollevato una questione di legittimità costituzionale invocando gli artt. 3 e 27 Cost. (chiedendo una riduzione della pena fino a un terzo per tenuità, analogamente a recenti orientamenti), e ha censurato la motivazione e l'apprezzamento della prova sostenendo che nessuno ha visto materialmente il gesto, che poteva esservi un errore nel conteggio della merce, che la stecca poteva provenire dalla scorta personale o essere una regalia del comandante della nave.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. È stata confermata la sentenza di merito che aveva condannato PITISCI per il reato previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (in relazione all'art. 215 c.p.m.p. e art. 47 n. 2 c.p.m.p.), applicando le circostanze attenuanti ex art. 62 n. 4 e art. 62-bis c.p., con pena pari a dieci mesi di reclusione militare con doppi benefici. La Corte ha ritenuto fondati gli elementi probatori, in particolare il sequestro della stecca rinvenuta in possesso dell'imputato e le circostanze del fatto (occultamento e comportamento del civile che fuggiva), e ha escluso che le alternative prospettate fossero dimostrate.
Norme richiamate
legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3
«Il militare della [Regia] guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie... si appropria o comunque distrae... soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace...»
La norma incrimina l'appropriazione da parte del militare delle cose di cui ha amministrazione, custodia o sorveglianza; la Corte conferma che la fattispecie resta perseguibile e applicabile nel caso concreto.
codice penale militare di pace, art. 215 (peculato militare)
«Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando... se l'appropria... è punito con la reclusione da due a dieci anni. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»
La Corte ricorda che l'appropriazione è reato e che l'art. 131-bis è espressamente escluso; la condotta contestata rientra nella previsione del peculato militare.
codice penale, artt. 62 n. 4 e 62-bis
circostanze attenuanti generiche e diminuzione per particolare tenuità
Le circostanze attenuanti sono state ritenute applicabili e hanno consentito una forte riduzione della pena fino ai dieci mesi irrogati.
non applicabile (esclusione normativa e giurisprudenziale)
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità non è applicabile al peculato militare nella fattispecie; la Corte rileva l'esclusione normativa e l'assenza di rilievo per il caso.
Costituzione, artt. 3 e 27
richiamati dal ricorrente per la questione di legittimità
La Corte ritiene la doglianza astratta e non adeguatamente motivata: non è indicato in quale concreto profilo tali articoli sarebbero stati violati; la questione è quindi manifestamente infondata.
Giurisprudenza costituzionale citata (sent. Corte Cost. n. 286/2008, n. 448/1991, n. 473/1990, n. 244/2022, ord. n. 402/2000)
riferimenti a pronunce che hanno inciso sull'interpretazione del peculato militare e dei limiti applicativi di talune attenuanti
La Corte richiama i precedenti della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimità di talune previsioni (uso momentaneo, il termine 'distrarre') e che hanno affrontato la non estensione di specifiche attenuanti al peculato militare; tali pronunce giustificano la diversa disciplina e la non accoglibilità della questione proposta.
Massime di principio
- Per i reati di appropriazione da parte di militari (peculato militare) è sufficiente che l'imputato avesse la disponibilità, custodia o sorveglianza della cosa; la titolarità formale della proprietà non esclude il reato.
- La presenza materiale dell'oggetto sequestrato in possesso dell'imputato costituisce elemento probatorio forte: alternative ipotetiche (dono, errore di conteggio, provenienza diversa) richiedono prove concrete e non semplici mere illazioni.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate con argomentazione specifica che illustri in che modo e sotto quali profili costituzionali la norma violi i parametri invocati (art. 3, art. 27 etc.); argomentazioni generiche vengono dichiarate manifestamente infondate.
- Alcune disposizioni mitigatrici del codice penale comune (es. art. 131-bis o circostanze attenuanti speciali) possono essere espressamente escluse o non estese al peculato militare: occorre verificare la normativa e la giurisprudenza applicabile prima di invocarle.
- Nel contestare una decisione di merito è necessario proporre ricostruzioni alternative supportate da elementi di prova (es. documentazione sul conteggio della merce, testimonianze, verifiche sulla scorta del comandante), poiché la simple supposizione non è sufficiente a rimettere in dubbio il convincimento del giudice basato su sequestro e riscontri concreti.
- La calibrazione della pena può avvenire attraverso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche (art. 62 e 62-bis), che possono significativamente ridurre l'entità della pena anche per reati con elevata edittale.
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