Cassazione Civile, Sentenza n. 19067/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto del rimborso di € 2.819,93 versati a titolo di tariffa per due domande di variazione di AIC. La ricorrente censura che, dopo l'istituzione di AIFA e l'introduzione di una maggiorazione del 20% sulle tariffe (art.48 d.l. 269/2003 conv. in l.326/2003), la componente di tariffa attribuita al Ministero (con successiva ripartizione) abbia perduto la natura commutativa e si sia trasformata in un prelievo di natura impositiva. Argomenta violazione del principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), del principio di uguaglianza (art.3 Cost.) e del principio di buon andamento/ratio di economicità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), nonché errata interpretazione della disciplina tariffaria (l.407/1990, art.5, c.12 e d.lgs.219/2006, art.158).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la maggiorazione del 20% e la destinazione di risorse a favore di AIFA non abbiano mutato i criteri di determinazione della tariffa previsti dalla legge del 1990 (art.5, c.12): le tariffe restano correlate al costo reale dei servizi e al valore economico delle operazioni, con carattere sinallagmatico e commutativo. Pertanto non si è verificata la conversione in prelievo tributario che avrebbe implicato una violazione degli artt.53 e 3 Cost. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio; la Corte ha altresì rilevato i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12
tariffe e diritti per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati; devono tener conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; utilizzate per attività di controllo, programmazione, informazione ed educazione sanitaria
La norma stabilisce criteri di determinazione delle tariffe basati sulla commisurazione ai costi e al valore economico; secondo la Corte mantiene il carattere sinallagmatico delle tariffe anche dopo la riorganizzazione degli uffici e l'istituzione di AIFA
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 48, comma 8, lett. b) (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326)
maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'art.5, c.12 della l.407/1990 e indicazione delle risorse per il finanziamento di AIFA
La maggiorazione e la previsione di finanziamento per AIFA non alterano i criteri originari di determinazione della tariffa né cancellano la natura commutativa della prestazione; si tratta di criteri di finanziamento/allocazione delle risorse, non di trasformazione in tributo
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 158
conferma del sistema tariffario vigente e adeguamento annuale in base all'ISTAT
La riconferma normativa del sistema tariffario supporta la caratterizzazione delle somme come tariffe correlate a costi e valori economici delle prestazioni
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva si applica agli strumenti di prelievo di natura tributaria; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché le somme in discussione mantengono natura tariffaria e sinallagmatica, correlate al costo della prestazione
Costituzione, art. 3 e art. 97
Art.3 (principio di uguaglianza): non ravvisata una illegittima differenziazione soggettiva; Art.97 (buon andamento ed efficienza): la destinazione di risorse non dimostra irragionevolezza tale da annullare la natura tariffaria o rendere la misura arbitraria
Giurisprudenza della Corte di cassazione e Corte Costituzionale (ex plurimis, Cass. Sez. U., 31 ottobre 2022, n. 32121; Corte Cost. n. 167/2018 e n. 188/2018)
Richiamati i criteri interpretativi distintivi fra tributo e tariffa: la natura sinallagmatica e la commutatività (correlazione al costo o al beneficio economico) escludono la qualificazione come tributo; la mera predeterminazione legislativa dell'ammontare non è di per sé sufficiente a mutare la natura corrispettiva
Massime di principio
- La qualificazione di un prelievo come tariffa o tributo dipende dalla concreta correlazione fra somma richiesta e la prestazione resa: quando la prestazione è resa a richiesta, divisibile e commisurabile ai costi o al beneficio economico, prevale la natura tariffaria.
- La circostanza che parte delle entrate derivi da una maggiorazione legislativa o sia destinata al finanziamento di un'agenzia autonoma non determina automaticamente una trasformazione in tributo: occorre valutare se sono mutati i criteri di determinazione e il rapporto sinallagmatico con l'utente.
- Per prospettare una violazione dell'art.53 Cost. è necessario dimostrare l'assenza di un indice di capacità contributiva o la totale irrelatività del prelievo rispetto alla posizione soggettiva del contribuente; la sola destinazione delle risorse a spese generali non basta.
- Le impugnazioni fondate su presunte violazioni di ragionevolezza o di efficienza amministrativa (art.97) richiedono prove concrete di sproporzione o di uso arbitrario delle risorse, non meri rilievi di natura politica o di scelta organizzativa del legislatore.
- In situazioni analoghe, chi contesta dovrebbe fornire elementi probatori specifici che dimostrino la non divisibilità della prestazione, l'assenza di nesso costo-servizio o la presenza di un onere effettivamente indistinto e non commisurato a benefici specifici ricevuti.
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