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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08696/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la pena applicata corrispondeva al minimo edittale, con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la successiva riduzione per il rito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena irrogata per il reato contestato alla misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha lamentato vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna, rispetto alla quale la pena è stata determinata nel minimo edittale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma invocata per dedurre il vizio di motivazione sulla commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione sulla commisurazione della pena non è configurabile quando la sanzione sia stata determinata nel minimo edittale e risulti già applicata la massima riduzione per le attenuanti generiche e quella conseguente al rito.
  • La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata se la decisione di merito dà conto, sia pure sinteticamente, dei criteri che conducono al risultato sanzionatorio finale e questo coincide con il trattamento più favorevole consentito dal quadro normativo applicabile.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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