Cassazione Civile, Ordinanza n. 01350/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative all’anno 2005 (mentre per l’anno 2004 il ricorso era stato accolto). La CTR aveva ritenuto fondata la ripresa a tassazione per sopravvenienza passiva inerente interessi passivi su mutui, aveva ritenuto legittima la ripresa IVA per indebita detrazione in relazione a operazioni infragruppo considerate elusive, e aveva affermato che le sanzioni derivavano dalle violazioni fiscali accertate. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi; con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione solo apparente della sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto fondato tale motivo perché la sentenza impugnata non esponeva i fatti di causa né il contenuto effettivo delle riprese fiscali, rendendo impossibile comprendere il percorso logico della decisione. L’accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i motivi residui, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per nullità della sentenza d’appello dovuta a motivazione apparente, priva del minimo costituzionale di intelligibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e sufficiente a far comprendere le ragioni della decisione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la concisa esposizione dei fatti rilevanti non è un adempimento meramente formale, ma un requisito funzionale all’intelligibilità della decisione; la sua mancanza comporta nullità se non è possibile individuare gli elementi di fatto posti a base del decisum.
- Una sentenza che non esponga i fatti di causa e il contenuto concreto delle riprese fiscali, limitandosi a formule generiche o apodittiche, non supera il livello minimo costituzionale di motivazione.
- L’accoglimento di un motivo che investe la nullità della sentenza per motivazione apparente assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.
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