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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06075/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per equivalente) di somme e beni fino a €6.392.808,23 ritenuti profitto del reato (con riferimento a ipotesi di "frode carosello" e fatture emesse da società cartiere/fornitore). Denuncia travisamento del fatto e violazione del divieto di "bis in idem" sostenendo che le stesse fatture e lo stesso accadimento storico sono contestati in due procedimenti (Nocera Inferiore e Salerno), nonché omissione di esame di documentazione prodotta in appello comprovante l'identità dei fatti e la incompetenza territoriale di uno degli uffici.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il controllo in cassazione delle ordinanze ex artt. 322-bis e 324 c.p.p. è limitato a vizii di legge; il travisamento dei fatti e la diversa valutazione probatoria non sono rimediabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. La doglianza sul "bis in idem" è insufficiente poiché tale divieto opera in relazione a sentenze definitive e non nei casi di foglio di litispendenza tra uffici diversi; la questione attiene all'individuazione del giudice competente e non a una violazione definitiva del divieto del doppio processo. Inoltre il Tribunale correttamente non ha preso in considerazione documentazione ritenuta tardiva. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina l'appello avverso le misure cautelari reali; la Corte ricorda che le impugnazioni contro ordinanze rese in tale sede sono soggette ai limiti processuali richiamati (e che il sindacato di legittimità è limitato a vizi di legge).

  • art. 324 c.p.p.

    Riferimento alle ordinanze emesse in sede di riesame; la Corte sottolinea che il ricorso per cassazione contro tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che la mera censura di errore di fatto o travisamento della prova non è sindacabile con il ricorso ex art. 325, che tutela invece la violazione di legge, la mancanza o apparente motivazione e l'omesso esame di punti decisivi.

  • art. 649 c.p.p.

    Prevede il divieto di doppia punizione (ne bis in idem) con riferimento a sentenze irrevocabili: la Corte chiarisce che tale tutela vale rispetto a decisioni definitive di condanna o assoluzione e non per situazioni di litispendenza tra uffici diversi.

  • art. 4, Protocollo n. 7 CEDU

    Principio europeo del ne bis in idem; la Corte ricorda la giurisprudenza CEDU che collega la tutela al carattere definitivo della decisione e distingue i casi di litispendenza.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale penale in materia tributaria cui si riferiscono i reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo del profitto; utilizzata come titolo di contestazione dei comportamenti illeciti sottostanti al sequestro.

  • artt. 81, secondo comma e 110 c.p.

    Richiamati come riferimenti penali collegati alla partecipazione e al concorso nei reati contestati, posti a fondamento della qualificazione della condotta e del profitto sequestrabile.

  • art. 127 c.p.p.

    Regola l'udienza camerale e la possibilità per le parti di depositare memorie fino a cinque giorni prima; la Corte approva l'applicazione del limite temporale e la esclusione di documenti ritenuti tardivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese per i ricorsi in Cassazione; la Corte, ravvisata colpa nell'inammissibilità, condanna la ricorrente alle spese e applica la sanzione accessoria.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione per inammissibilità del ricorso; la Corte la esercita per fissare in €3.000,00 la somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: mancanza o apparente motivazione o omesso esame di punti decisivi; il mero dissenso sulla valutazione dei fatti o il travisamento della prova non è censurabile in Cassazione con riferimento a tali ordinanze.
  • Il divieto di "ne bis in idem" (art. 649 c.p.p. e art. 4 Prot. 7 CEDU) tutela rispetto a sentenze definitive di condanna o assoluzione; non impedisce di per sé la contemporanea pendenza di procedimenti in uffici diversi quando non vi sia decisione definitiva.
  • Se si ritiene che vi sia duplicazione indebita di procedimenti tra uffici diversi, il rimedio corretto è far valere l'incompetenza territoriale o attivare le regole sui conflitti di competenza (non invocare direttamente il ne bis in idem in sede di riesame cautelare).
  • Nel giudizio di appello cautelare camerale valgono limiti procedurali (termini per il deposito di memorie e documenti): documentazione depositata tardivamente può essere omessa dal tribunale e tale esclusione è sindacabile solo nei termini consentiti dalla legge.
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme alla Cassa delle Ammende, anche oltre il minimo edittale, quando l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa o appaia manifestamente infondata.

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