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Sentenza

Sentenza n. 3229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 11911 del 18 giugno 2025

Giustizia amministrativa202506563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione della graduatoria finale, dei verbali della prova pratica e degli atti del corso-concorso per 315 unità di personale, nonché la domanda di ripetizione della prova pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha contestato la graduatoria finale e gli atti del corso-concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale da destinare all’Arsenale militare marittimo di Taranto, con riferimento al profilo ST45 di assistente tecnico per l’informatica. Avendo conseguito 18,5/30 nella prova pratica finale, ha sostenuto anzitutto che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 9 del d.P.R. n. 686/1957, ritenuto disciplina speciale non abrogata dal d.P.R. n. 487/1994, e ha contestato la soglia di 21/30. Ha inoltre dedotto che la prova pratica sarebbe stata illegittimamente duplicata, essendo stata articolata in un test a risposta multipla e in una prova di programmazione, non previste dal bando e non coerenti con il profilo professionale. Ha censurato i criteri di valutazione, ritenendoli generici e inidonei a sorreggere l’attribuzione del voto numerico, nonché le modalità di svolgimento asincrono della prova, la scelta dei codici segreti e le garanzie di anonimato, segretezza, trasparenza e par condicio. Ha inoltre contestato la composizione della commissione, per la mancanza di tecnici informatici e di componenti di sesso femminile, la violazione delle pari opportunità, l’irragionevolezza della prova desunta anche dalla mancata copertura di tutti i posti disponibili e ulteriori irregolarità emergenti dalla documentazione acquisita mediante accesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto corretta l’applicazione del d.P.R. n. 487/1994, il cui art. 7, nella formulazione vigente al momento del bando, consentiva di richiedere almeno 21/30 per il superamento delle prove scritte e teorico-pratiche. L’art. 9 del d.P.R. n. 686/1957 è stato considerato definitivamente superato dal nuovo regolamento, in attuazione della normativa di delega; le differenze prospettate dall’appellante non configuravano una specialità idonea a impedire l’abrogazione e l’art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001 non risultava incompatibile con la soglia prevista dal d.P.R. n. 487/1994. La prova articolata in un questionario e in un test di programmazione è stata ritenuta conforme al bando, che mirava ad accertare sia le capacità operative e professionali sia la preparazione complessiva acquisita durante il corso nelle diverse aree tematiche. La scelta rientrava nella discrezionalità, anche tecnica, dell’amministrazione e la programmazione informatica risultava compresa nel percorso formativo e pertinente alle mansioni. I criteri di valutazione, riferiti al risultato finale e ai dieci passaggi necessari per conseguirlo, sono stati giudicati sufficientemente analitici e idonei a consentire l’attribuzione del voto numerico, che può valere come motivazione quando siano stati previamente fissati criteri di massima adeguati. Le modalità asincrone e le misure adottate per assicurare uniformità e parità di trattamento non sono state ritenute lesive della par condicio; l’amministrazione aveva indicato le cautele per evitare vantaggi ai candidati del secondo gruppo. Anche la scelta di consentire ai candidati di individuare un codice segreto è stata considerata funzionale alla tutela della privacy e dell’integrità degli elaborati, ulteriormente garantite dalla cifratura e dalla tracciabilità dei file. Sono state respinte le censure sulla commissione, ritenuta composta da soggetti dotati dell’esperienza e della formazione richieste, nonché quelle relative alla mancata presenza di componenti femminili, in assenza di allegazione di una concreta discriminazione. La mancata copertura di tutti i posti e la documentazione acquisita tramite accesso non dimostravano l’illegittimità o l’inidoneità della prova. Le spese del grado sono state compensate per la natura e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 686/1957

    La disciplina è stata ritenuta definitivamente superata dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 487/1994 e non applicabile alla procedura concorsuale.

  • art. 7 d.P.R. n. 487/1994

    Nella formulazione vigente al momento del bando consentiva di prevedere, per il superamento delle prove scritte e teorico-pratiche, una votazione minima di 21/30.

  • art. 35-quater d.lgs. n. 165/2001

    Non contiene una disciplina incompatibile con la soglia di 21/30 prevista dal d.P.R. n. 487/1994 e non ne determina l’abrogazione, né esplicita né implicita.

  • art. 11, comma 2, lex specialis

    la prova pratica era finalizzata “ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell’ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione”

    La disposizione non imponeva una prova pratica necessariamente unica e consentiva una prova articolata in più fasi complementari, purché diretta a verificare le competenze professionali e la preparazione nelle aree formative.

  • art. 8, comma 2, d.m. 20 luglio 2021

    È stato considerato nel quadro delle disposizioni che disciplinavano il corso-concorso, senza ravvisare incompatibilità con l’articolazione della prova o con la soglia di superamento.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    È stato richiamato in relazione ai criteri e alle modalità delle prove concorsuali, senza che il giudice ravvisasse violazioni.

  • artt. 35 e 35-quater d.lgs. n. 165/2001

    Le disposizioni sono state valutate senza riscontrare illegittimità nella struttura della procedura concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio sono stati ritenuti rispettati dalle modalità di organizzazione, valutazione e protezione degli elaborati.

  • art. 41 d.lgs. n. 29/1993

    È stato valorizzato quale fondamento del superamento delle disposizioni previgenti mediante il nuovo regolamento governativo in materia concorsuale.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Non è stata ravvisata violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    L’accesso alla documentazione non ha evidenziato elementi idonei a dimostrare irregolarità della prova o della procedura.

Massime di principio

  • L’entrata in vigore del d.P.R. n. 487/1994 ha superato la disciplina concorsuale previgente del d.P.R. n. 686/1957, salvo che una specifica e persistente disciplina speciale disponga diversamente; la mera natura statale dell’amministrazione, l’assenza di una prova orale o altri elementi non caratterizzanti non sono sufficienti a conservare l’applicazione della normativa anteriore.
  • Quando il bando stabilisce che la prova pratica deve verificare sia le capacità operative sia la preparazione complessiva nelle diverse aree oggetto della formazione, la commissione può articolare la prova in più fasi complementari, purché ciascuna sia pertinente alle mansioni e alle competenze oggetto di selezione.
  • L’articolazione delle prove concorsuali e la scelta delle modalità tecniche di verifica rientrano nella discrezionalità, anche tecnica, dell’amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento.
  • Il voto numerico può assolvere l’obbligo di motivazione della valutazione concorsuale quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima analitici e congrui, idonei a consentire il controllo dell’omogeneità e della gradualità dei giudizi.
  • Lo svolgimento asincrono di una prova concorsuale non viola di per sé la par condicio quando l’amministrazione abbia predisposto misure concrete e documentate per neutralizzare gli eventuali vantaggi temporali e garantire uniformità, integrità e genuinità degli elaborati.
  • La contestazione della composizione della commissione o della mancata presenza di componenti appartenenti a un determinato sesso richiede l’allegazione di una concreta incidenza lesiva sulla posizione del candidato; la mera assenza di una componente femminile non dimostra, da sola, una discriminazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTrasparenza e pubblicità

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