Ordinanza n. 366/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 20 OTTOBRE 2025 n. 0058778 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Non risulta presente, fra i documenti allegati all’istanza, l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno) e recante il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania c.d. Nivel I e Nivel II, l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni cui l’insegnamento è rivolto. La classe di concorso da lei richiesta (A-30) è stata oggetto di accorpamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 23 dicembre 2023, n. 255; è dunque necessario che l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania riporti l’abilitazione all’insegnamento non soltanto nelle scuole secondarie di I grado, ma anche in quelle di II grado. Tra la documentazione prodotta all’Amministrazione non è stato rinvenuto il certificato relativo al c.d. Nivel II dal quale emerga riferimento specifico e puntuale alle discipline di insegnamento che sono oggetto della richiesta di riconoscimento. Risulta mancante la documentazione idonea ad attestare la durata legale del percorso formativo, c.d. Nivel II. Ai fini della valutazione dell’Istanza, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre dei programmi formativi completi riferiti alla formazione c.d. Nivel II, da Lei conseguita in Romania. La soprammenzionata documentazione risulta imprescindibile, o comunque di fondamentale importanza per l’Amministrazione al fine di poter svolgere una valutazione, anche in concreto, volta al riconoscimento dei Titoli esteri da Lei presentati per finalità professionali, come previsto dalla giurisprudenza amministrativa (CdS, Ad. Plen. 18,19,20,12,22 del 2022). Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza domanda n. 40619, prot. n. 28935 del 26/06/2024 è rigettata” - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento di titoli abilitanti all'insegnamento conseguiti in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero in relazione alla domanda di riconoscimento di titoli esteri per l'insegnamento, nonché gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. L'Amministrazione aveva ritenuto mancante l'attestazione del competente Ministero romeno relativa alle abilitazioni Nivel I e Nivel II, con indicazione della disciplina insegnata e della fascia di età degli alunni, nonché la documentazione concernente la durata legale e i programmi formativi completi del Nivel II. Il diniego richiamava inoltre l'accorpamento della classe di concorso A-30 disposto dal d.m. 23 dicembre 2023, n. 255, e la necessità di verificare l'abilitazione sia per la scuola secondaria di primo grado sia per quella di secondo grado. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. L'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate, per la loro peculiarità e parziale novità, potessero essere adeguatamente esaminate nella sede del merito, senza adottare una misura interinale. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la ricorrente non risultava titolare di un contratto attualmente in essere e che il pregiudizio era stato prospettato in termini generici. Non è stata definita la legittimità sostanziale del diniego, che resta rimessa alla fase di merito. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la sospensione per l'assenza di un adeguato periculum in mora e per la necessità di approfondire le questioni nella sede di merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato unitamente al diniego finale.
d.m. 23 dicembre 2023, n. 255
Richiamato nel diniego ministeriale per l'accorpamento della classe di concorso A-30 e per la conseguente esigenza di verificare l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di un rapporto contrattuale attualmente in essere e la prospettazione generica del pregiudizio possono escludere il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- Quando le questioni dedotte presentano peculiarità e parziale novità e non ricorre un pregiudizio cautelare concreto e attuale, il giudice può riservarne l'approfondimento alla fase di merito, respingendo la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto.
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