Cassazione Civile, Ordinanza n. 02110/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano già ottenuto un decreto della Corte d'appello di Roma che riconosceva l'equo indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare nella quale si erano insinuati al passivo. Il Ministero della giustizia aveva impugnato quel decreto sostenendo che la domanda di equa riparazione fosse tardiva, perché il termine semestrale di decadenza non decorreva dalla chiusura del fallimento ma dal soddisfacimento integrale del credito, oppure, nei casi di soddisfacimento parziale o mancato soddisfacimento, dalla chiusura della procedura. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6081/2020, aveva accolto il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo tardiva la domanda e rigettandola. I medesimi soggetti hanno quindi proposto un nuovo ricorso per equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio Pinto definito con quella ordinanza, ma la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda applicando l'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, sul presupposto che il giudizio presupposto fosse stato instaurato nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, ritenendo consolidato il principio affermato nella precedente ordinanza della Cassazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, sostenendo che non vi era alcun diritto vivente consolidato sul dies ad quem del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione nelle procedure fallimentari, poiché decisioni anteriori e coeve avevano invece individuato il termine nella chiusura del fallimento, e dunque mancava la consapevolezza dell'infondatezza originaria richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la valutazione della Corte d'appello, perché l'orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza del termine semestrale ex art. 4 L. n. 89/2001 nelle procedure fallimentari non era affatto consolidato: accanto alla pronuncia richiamata dal giudice di merito esistevano altre decisioni che facevano decorrere il termine dalla chiusura del fallimento, qualificando il riparto o il soddisfacimento integrale come elementi rilevanti solo per la durata indennizzabile e non per la decadenza. Di conseguenza, non poteva dirsi provata la consapevolezza dei ricorrenti circa l'infondatezza originaria della loro pretesa, presupposto necessario per negare l'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89/2001. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce del principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
Esclude l'indennizzo solo quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese; tale consapevolezza non può essere presunta in presenza di un quadro giurisprudenziale non consolidato.
art. 4 L. n. 89/2001
Il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione, nelle procedure fallimentari, decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, mentre il soddisfacimento del credito incide solo sulla durata indennizzabile.
art. 384 c.p.c.
Richiamato quale base per la decisione nel merito della precedente ordinanza n. 6081/2020.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma dedotta a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 96 c.p.c.
La disciplina dell'art. 2, comma 2 quinquies, L. n. 89/2001 opera anche al di fuori dei casi di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- L'esclusione dell'equa riparazione per lite temeraria richiede la prova della consapevolezza della parte circa l'infondatezza della propria domanda o difesa; tale consapevolezza non può essere desunta automaticamente dalla mera soccombenza.
- Quando l'orientamento giurisprudenziale su una questione decisiva non è consolidato e risulta invece oggetto di contrasti, non può affermarsi che la parte abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa.
- Nelle procedure fallimentari, il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ha natura processuale e decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; il soddisfacimento integrale o parziale del credito rileva soltanto ai fini della durata del procedimento indennizzabile.
- La distinzione tra momento processuale di decorrenza della decadenza e momento sostanziale di definizione del rapporto è decisiva per valutare la tempestività della domanda e la quantificazione dell'indennizzo.
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