Sentenza n. 502/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza T.a.r. per la Sicilia (Sezione quarta) n. 792 del 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione IV, n. 792 del 2024, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione per la copertura di posti di dirigente psicologo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, motivata dall’assenza del requisito di almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L’appellante sosteneva che il periodo svolto presso l’ASP in forza di una borsa di studio dovesse essere considerato utile, in quanto riconducibile a un rapporto di servizio e alla nozione ampia di lavoro flessibile. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e l’eccesso di potere sotto diversi profili, valorizzando le modalità di reclutamento mediante selezione pubblica, la durata dell’incarico, il compenso, l’impegno di 18 ore settimanali, il rispetto dell’orario di lavoro e lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla borsa di studio. In subordine, prospettava che tali elementi dimostrassero l’esistenza sostanziale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 richieda, quale presupposto per l’accesso alla procedura riservata, la titolarità di un contratto di lavoro subordinato di natura flessibile presso l’amministrazione banditrice. Le procedure di stabilizzazione, derogando al principio ordinario del pubblico concorso, sono disciplinate da norme eccezionali di stretta interpretazione. La borsa di studio, per sua natura, normalmente non instaura un rapporto di lavoro né un rapporto di pubblico impiego e non presenta elementi di subordinazione; pertanto, l’attività svolta in tale ambito non può integrare il requisito previsto dall’art. 20. Il giudice ha inoltre rilevato che le borse di studio non sono contemplate dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 né dalla disciplina collettiva richiamata, che riguarda le forme di lavoro subordinato flessibile e la somministrazione. Gli elementi fattuali allegati dall’appellante non potevano essere valorizzati per accertare, in questo giudizio, un diverso rapporto di pubblico impiego: anche ammettendo in astratto l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo determinato, tale rapporto non era stato previamente accertato nelle sedi competenti e non poteva quindi fondare la partecipazione alla procedura. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017
«Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire [...] procedure concorsuali riservate [...] al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare [...] di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato [...] almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
La norma richiede la titolarità di un vero contratto di lavoro subordinato, seppure flessibile; la borsa di studio, normalmente priva di natura lavorativa e di subordinazione, non consente di integrare il requisito. La disciplina è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
La disposizione disciplina le forme di lavoro subordinato flessibile nella pubblica amministrazione e non ricomprende le borse di studio.
art. 117 Cost.
L’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 è indicato come norma espressiva di un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 Cost.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato quale disposizione che qualifica l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 come norma espressiva di un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 Cost.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il requisito della titolarità di un contratto di lavoro flessibile presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione, a tempo determinato o in altra forma flessibile prevista dall’ordinamento.
- Le disposizioni che prevedono procedure di stabilizzazione, in quanto derogatorie rispetto al principio ordinario del pubblico concorso, hanno carattere eccezionale e sono soggette a interpretazione restrittiva; non è consentito estenderne l’ambito applicativo a rapporti non espressamente riconducibili alla fattispecie normativa.
- Una borsa di studio, in quanto normalmente non caratterizzata da subordinazione e non diretta a instaurare un rapporto di lavoro o di pubblico impiego, non è idonea a integrare il requisito del contratto di lavoro flessibile richiesto per la stabilizzazione.
- La valutazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività, quali compenso, orario, durata o selezione pubblica, non consente di valorizzare un rapporto diverso dalla borsa di studio ai fini della stabilizzazione quando l’eventuale rapporto subordinato non sia stato previamente accertato nelle sedi competenti.
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