Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Avram contestava di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo per motivi non a lui imputabili: eletto domicilio a Vico Vitetta n. 8 ma le ricerche e notifiche erano state svolte al civico n. 17; mancata comprensione della lingua italiana e quindi incapacità di comprendere la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g.; notifiche recapitate al difensore che non aveva contatti con l'imputato; conseguente dichiarazione di irreperibilità e processo celebrato in sua assenza. Chiede la restituzione del termine per impugnare e/o la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento a gravi lacune motivazionali dell'ordinanza impugnata e ha disposto l'annullamento con rinvio per un nuovo esame. In particolare ha rilevato che il giudice di merito non ha chiarito se la domanda andasse qualificata come restituzione del termine (art. 175 previgente) o come istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis), e non ha adeguatamente valutato gli indici di "effettiva conoscenza" (evoluzione dello status cautelare, natura della difesa - di ufficio o di fiducia - ed effettività del rapporto difensore/assistito, corrispondenza fra domicilio eletto e indirizzi oggetto di ricerche, problematica linguistica). Per tali carenze la decisione è stata annullata e la causa rimessa al giudice di merito per un esame completo e motivato.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo: il condannato in absentia può ottenere la rescissione se prova che l'assenza è dipesa da incolpevole mancata conoscenza; richiede verifica dell'effettività della conoscenza e dell'eventuale volontaria sottrazione.
art. 175 cod. proc. pen.
La previgente disciplina della restituzione nel termine per impugnare per i procedimenti contumaciali conserva applicazione per i processi definiti prima dell'entrata in vigore della riforma; impone al giudice di verificare l'esistenza di prova positiva della conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Elenca indici che possono far ritenere la conoscenza del processo (dichiarazione/elezione di domicilio, misure cautelari, nomina del difensore) ma ne richiede la verifica di effettività nel caso concreto; non sono presunzioni assolute.
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina le notificazioni al difensore; la rituale notificazione al difensore non prova automaticamente l'effettiva conoscenza dell'imputato se non emerge un rapporto effettivo fra difensore e assistito.
art. 670 cod. proc. pen.
Regola gli incidenti di esecuzione; le nullità insanabili derivanti da omessa citazione non sono deducibili con l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, salvo il rimedio della rescissione quando sussista incolpevole mancata conoscenza.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo quando non sia certa la conoscenza della vocatio in iudicium; il processo può svolgersi solo se provata la libera scelta di non comparire da parte dell'imputato.
art. 148 e ss. cod. proc. pen.
Riferimenti generali al sistema delle notificazioni, la loro regolarità formale non esclude la necessità di accertare l'effettiva conoscenza.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha riformato l'istituto del procedimento in assenza introducendo criteri nuovi (procedimenti d'assenza, rescissione) e segnando il confine applicativo con la previgente disciplina della contumacia.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha ricollocato l'art. 629-bis nell'assetto normativo attuale; rilevante per la disciplina della rescissione del giudicato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforme processuali successive richiamate dalla difesa a supporto di orientamenti interpretativi circa la tutela dell'imputato inconsapevolmente assente; menzionato nel contesto argomentativo ma non determinante per il caso concreto esaminato.
Massime di principio
- Bisogna distinguere subito se la domanda sia una richiesta di restituzione del termine (art. 175 previgente) o una istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis): la normativa applicabile dipende dalla data della celebrazione e definizione del procedimento rispetto alle riforme.
- La conoscenza effettiva del procedimento deve essere riferita alla vocatio in iudicium (atto formale che contiene l'accusa), non meramente agli avvisi di chiusura indagini.
- Indicatori come elezione di domicilio, misure cautelari o nomina del difensore sono solo indizi e richiedono una verifica concreta della loro effettività (es. domicilio serio e collegato, rapporto reale difensore/assistito).
- La notifica al difensore non prova di per sé che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo: occorre dimostrare un contatto effettivo fra difensore e assistito o che il difensore abbia raggiunto l'imputato.
- Errori materiali nelle ricerche (es. numero civico diverso) e barriere linguistiche possono sostenere l'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza, ma richiedono prove documentali e valutazione complessiva.
- La latitanza o la sottrazione volontaria alla conoscenza del processo, se dimostrate, ostano alla concessione della rescissione; il giudice deve però accertare la volontarietà e non limitarsi a conclusioni meccaniche.
- In presenza di dubbi motivazionali o di accertamenti insufficienti, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito una valutazione completa e motivata.
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