Sentenza n. 6875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto l’azione avverso il silenzio sull’istanza di riesame delle revoche dei nulla osta al lavoro e sulla richiesta di rilascio di nuovi nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva richiesto il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato per sei cittadini extracomunitari. Dopo la revoca dei nulla osta inizialmente concessi, motivata dal mancato riscontro sul portale ministeriale dell’avvenuto deposito delle asseverazioni richieste, l’Amministrazione aveva comunicato che le pratiche erano state nuovamente inserite in graduatoria, in attesa dell’attribuzione della quota, e che solo successivamente il sistema avrebbe potuto generare i nulla osta. In primo grado era stata dedotta l’illegittimità del silenzio sia per il decorso del termine di trenta giorni previsto dal d.l. 73/2022 per provvedere sull’istanza di rilascio, sia per il silenzio sulle istanze di riesame delle revoche. Il TAR aveva ritenuto che le comunicazioni della Prefettura costituissero un diniego o comunque un arresto procedimentale immediatamente lesivo, da impugnare con azione di annullamento, e che non sussistesse un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela. In appello è stato dedotto un unico motivo di error in iudicando: secondo l’appellante, le comunicazioni erano meri atti endoprocedimentali e interlocutori, non autonomamente impugnabili, sicché permaneva il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di riesame. Sono state richieste la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che l’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo dell’Amministrazione di provvedere, rimasto inevaso dopo la scadenza del termine applicabile. Nel caso concreto, dagli atti risultava che l’Amministrazione aveva adottato due formali provvedimenti di riscontro alle istanze dell’interessata. Tali atti, contrariamente a quanto sostenuto in appello, erano suscettibili di impugnazione; pertanto non era configurabile un silenzio-rifiuto o un’inerzia procedimentale azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. La mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti impediva di ottenere, mediante il rito sul silenzio, la loro sostanziale contestazione o la prosecuzione coattiva del procedimento. Di conseguenza sono state respinte anche le domande di accertamento dell’obbligo di provvedere, di fissazione del termine e di nomina del commissario ad acta. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il testo richiama l’azione proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio richiede la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia dell’organo pubblico nonostante la scadenza del termine applicabile.
art. 117 c.p.a.
Il testo richiama il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio non è esperibile quando l’Amministrazione abbia già adottato formali atti di riscontro sulle istanze; in tal caso l’interessato deve contestare tali atti mediante l’azione di annullamento.
d.l. 73/2022
Il testo richiama il termine di 30 giorni fissato dal d.l. 73/2022 per provvedere sull’istanza di rilascio del nulla osta.
Il decorso del termine non determina automaticamente la configurabilità del silenzio quando, prima o comunque in relazione all’azione giudiziale, l’Amministrazione abbia adottato formali provvedimenti di riscontro.
art. 10-bis l. 241/1990
Il sistema non aveva correttamente inviato gli avvisi di cui all’art. 10-bis.
La disposizione è richiamata nella ricostruzione della riapertura dei fascicoli da parte dell’Amministrazione, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione interpretativa sulla norma.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione presuppone congiuntamente l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione protratta oltre il termine applicabile.
- Quando l’amministrazione abbia adottato formali atti di riscontro sull’istanza del privato, non è configurabile il silenzio-inadempimento, anche se il procedimento non si è concluso nel senso auspicato dall’interessato.
- Gli atti amministrativi che esprimono un diniego o determinano un arresto procedimentale devono essere contestati mediante l’azione di annullamento; non possono essere elusi attraverso un ricorso avverso il silenzio finalizzato a ottenere la prosecuzione del procedimento.
- L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per sostituire l’impugnazione di un provvedimento già adottato né per ottenere dal giudice un ordine di provvedere su una questione sulla quale l’amministrazione si sia già formalmente pronunciata.
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