Ordinanza n. 3212/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della determina Posizione n. -OMISSIS- notificata al ricorrente in data 26 novembre 2025 che statuisce: “…che questa Direzione Generale non può avviare il relativo procedimento amministrativo per mancanza del presupposto giuridico previsto dalla legge per la liquidazione. Ciò in quanto la C.M.O. di Milano con verbale mod. BL/B n. MI -OMISSIS-in data 17.10.2025 ha giudicato il richiedente affetto dall’infermità ora diagnosticata come “Esiti di pregressa frattura soma S1” ritenendola NON ascrivibile a categoria ….”, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, compresi in particolare i verbali e/o provvedimenti contenenti le risultanze degli accertamenti sanitari effettuati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di avvio del procedimento e di liquidazione dell'equo indennizzo per infermità ritenuta non ascrivibile a categoria dalla competente Commissione medica ospedaliera
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Ministero della Difesa ha ritenuto di non poter avviare il procedimento amministrativo per la liquidazione dell'equo indennizzo, sulla base del giudizio della Commissione medica ospedaliera secondo cui l'infermità diagnosticata come esiti di pregressa frattura del soma S1 non era ascrivibile ad alcuna categoria. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi i verbali e i provvedimenti recanti gli esiti degli accertamenti sanitari. Il TAR non ha esaminato i motivi di merito, avendo rilevato d'ufficio la questione della competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere il ricorso. Poiché il ricorrente è un militare in congedo, non trova applicazione il criterio della sede di servizio; la competenza deve essere individuata in relazione alla regione in cui si producono gli effetti diretti dell'atto, da identificare, nel caso concreto, con la residenza del ricorrente. Essendo il ricorrente residente in Meda, in Lombardia, è stato dichiarato competente il TAR Lombardia. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
La dichiarazione di incompetenza comporta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice amministrativo dichiarato competente, nei modi e nei termini previsti dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Per un militare in congedo, ai fini della competenza territoriale sul ricorso contro il diniego di liquidazione dell'equo indennizzo, non si applica il criterio della sede di servizio; la competenza si individua in relazione al luogo in cui si producono gli effetti diretti dell'atto, coincidente nel caso esaminato con la residenza del ricorrente.
- Quando il ricorrente risiede in una regione diversa da quella in cui è stato incardinato il giudizio e l'atto produce direttamente i suoi effetti nella regione di residenza, il TAR territorialmente competente è quello della regione di residenza, salva la disciplina applicabile al caso concreto.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR dichiarato competente secondo i modi e i termini previsti dall'art. 15 c.p.a.
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