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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28064/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Con l'unico motivo deduceva la violazione del principio del nemo tenetur se detegere, sostenendo di avere reso, durante un controllo di polizia giudiziaria, una dichiarazione non veritiera per timore che l'indicazione del dato reale potesse esporlo a conseguenze pregiudizievoli. La difesa assumeva quindi che la falsa indicazione fosse scriminata o comunque non punibile perché imposta dall'esigenza di non autoincriminarsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso sul punto dedotto, richiamando l'orientamento secondo cui l'autocertificazione prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19 ha natura meramente amministrativa e non equivale a una denuncia a carico del dichiarante; essa può semmai dare luogo a successivi accertamenti sulla veridicità del contenuto. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la falsa attestazione resa dal privato è stata ritenuta sussumibile in tale fattispecie.

  • principio del nemo tenetur se detegere

    Invocato dalla difesa per escludere la punibilità della dichiarazione non veritiera; la Corte lo ha ritenuto non applicabile alla mera autocertificazione amministrativa.

Massime di principio

  • L'autocertificazione richiesta per finalità amministrative, anche se resa in occasione di controlli di polizia giudiziaria, non integra di per sé una denuncia a carico del dichiarante e non consente di invocare automaticamente il principio del nemo tenetur se detegere.
  • La falsità contenuta in una dichiarazione amministrativa può essere penalmente rilevante ai sensi dell'art. 483 c.p., poiché la successiva verificabilità del contenuto non ne esclude la natura di attestazione rilevante.
  • Quando il ricorso si limita a riproporre una censura incompatibile con il consolidato orientamento giurisprudenziale e comunque non idonea a scardinare la ratio della decisione impugnata, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica

Testo integrale

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