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Sentenza

Sentenza n. 6073/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza) n. 7975, pubblicata il 23 aprile 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 7975 del 23 aprile 2025, relativa agli avvisi di interpello per incarichi dirigenziali e agli atti di programmazione del fabbisogno del Ministero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, risultati idonei ma non collocati in posizione utile nel concorso per otto dirigenti tecnici destinati alle esigenze in materia di dighe e infrastrutture idriche, hanno contestato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro gli avvisi di interpello e gli atti organizzativi del Ministero. Con il primo motivo hanno dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 97, comma 4, Cost., dell’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e del d.l. n. 80/2021, sostenendo che il Ministero avrebbe fatto ricorso massivo a incarichi esterni e ad altre forme di copertura invece di utilizzare la graduatoria ancora vigente. Hanno affermato che, una volta deciso di coprire posti dirigenziali vacanti, l’amministrazione avrebbe dovuto dare priorità allo scorrimento della graduatoria, salvo specifica motivazione in senso contrario. Con il secondo motivo hanno contestato la ritenuta identità dei posti messi a concorso, sostenendo che gli interpelli non individuassero specifici profili professionali e che il Ministero avesse conferito incarichi a dirigenti scolastici e segretari comunali, anche con titoli di studio non tecnici. Hanno quindi dedotto che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le professionalità richieste e verificare se fossero assenti nella graduatoria del concorso. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando anche che la graduatoria era ormai scaduta e che non sussisteva più il bene della vita consistente nell’assunzione o nello scorrimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ribadito che una graduatoria concorsuale vigente costituisce un limite all’indizione di un nuovo concorso, ma non prevale necessariamente sulle altre forme di reclutamento dirigenziale e sulla mobilità volontaria. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità delle censure rivolte contro la scelta di indire una nuova procedura concorsuale, poiché tale scelta non era stata tempestivamente impugnata. Nel merito, ha escluso che dall’esistenza della graduatoria derivasse un obbligo generalizzato di utilizzarla per coprire qualsiasi posto dirigenziale vacante. L’obbligo di valutare e motivare il ricorso allo scorrimento presuppone l’identità dei profili professionali, che non può essere desunta dai soli titoli di studio o dall’appartenenza alla medesima qualifica dirigenziale, ma deve essere valutata in rapporto alle esigenze specifiche della procedura concorsuale, alle prove d’esame e alle competenze professionali richieste. Il concorso in questione era diretto al reclutamento di dirigenti tecnici per dighe e infrastrutture idriche; la relativa graduatoria non poteva quindi diventare un canale generale per ogni inserimento dirigenziale. Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta ministeriale di combinare lo scorrimento, entro i limiti ritenuti applicabili, la mobilità, gli incarichi ex art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e, nei casi consentiti, gli incarichi ex art. 19, comma 6. Poiché gli appellanti avevano impugnato gli interpelli ma non i singoli decreti di conferimento degli incarichi, non era possibile verificare in quella sede l’eventuale conflitto concreto tra i singoli incarichi e la graduatoria. Il secondo motivo è stato respinto anche perché formulato in modo generico: gli appellanti non avevano indicato quali specifici incarichi fossero stati conferiti in violazione dei presupposti normativi o avessero arrecato loro un concreto pregiudizio. Il richiamo agli incarichi conferiti a dirigenti scolastici e segretari comunali è stato ritenuto non decisivo, anche in ragione della diversità dei profili professionali e della discrezionalità amministrativa nella valutazione delle esperienze e dell’adeguatezza ai posti. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Il concorso costituisce la modalità ordinaria di accesso ai pubblici uffici, ma la disposizione non è stata interpretata nel senso di imporre sempre lo scorrimento di una graduatoria vigente per ogni copertura dirigenziale.

  • art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Consente il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni; il ricorso a tale strumento è stato ritenuto distinto dagli incarichi a soggetti esterni disciplinati dal comma 6 e non irragionevole nell’ambito della programmazione del fabbisogno.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    Consente, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni dotati di particolari capacità e competenze; il suo utilizzo non è stato ritenuto illegittimo in assenza di elementi concreti di irragionevolezza.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina degli incarichi dirigenziali può essere utilizzata, insieme a scorrimento e mobilità, nella programmazione del fabbisogno, senza che la graduatoria vigente prevalga automaticamente su ogni altra modalità di copertura.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base per il deposito delle memorie degli appellanti in vista dell’udienza di discussione.

Massime di principio

  • L’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora vigente limita l’indizione di un nuovo concorso, ma non attribuisce agli idonei un diritto allo scorrimento né impone all’amministrazione di utilizzare la graduatoria in luogo di ogni altra forma di reclutamento o della mobilità volontaria.
  • L’obbligo dell’amministrazione di valutare e motivare il ricorso allo scorrimento di una graduatoria presuppone l’identità dei profili professionali tra i posti da coprire e quelli oggetto della procedura concorsuale; tale identità non può essere desunta dai soli titoli di studio, dalla qualifica dirigenziale o dall’appartenenza alla medesima amministrazione.
  • Una graduatoria formata per il reclutamento di dirigenti tecnici destinati a specifiche esigenze settoriali non può essere utilizzata come canale generalizzato per la copertura di qualsiasi posizione dirigenziale vacante, indipendentemente dalle competenze professionali richieste.
  • Nell’ambito della programmazione del fabbisogno dirigenziale, l’amministrazione può combinare, secondo valutazioni organizzative non manifestamente irragionevoli, lo scorrimento della graduatoria, la mobilità e il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001.
  • Quando il ricorrente impugna soltanto gli avvisi di interpello e non i successivi provvedimenti individuali di conferimento degli incarichi, il giudice non può verificare il concreto contrasto tra i singoli incarichi conferiti e la graduatoria, né accertare una lesione specifica derivante da quei conferimenti.
  • Le censure rivolte in modo generalizzato a incarichi dirigenziali non individuati specificamente sono inidonee a dimostrare la violazione dei presupposti di legge o un concreto pregiudizio per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDirigenza e incarichiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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