Sentenza n. 4639/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al decreto di accoglimento n. 948/2018 della Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, reso il 22.05.2018, depositato in data 30.05.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia e del commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza di ottemperanza che imponeva il pagamento di somme dovute a titolo di equa riparazione e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva già ottenuto una sentenza di ottemperanza che imponeva al Ministero della Giustizia di eseguire un decreto della Corte d'Appello relativo al pagamento di € 1.600,00 per equa riparazione ex legge Pinto, oltre € 349,00 per spese di lite in favore del difensore antistatario, nonché delle spese del precedente giudizio di ottemperanza. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la nomina di un commissario ad acta, il Ministero non aveva adempiuto per oltre quattro anni e il commissario era rimasto inerte malgrado reiterati solleciti. La ricorrente proponeva quindi un incidente di esecuzione chiedendo l'adozione delle misure necessarie a garantire l'integrale esecuzione del giudicato, inclusa la sostituzione del commissario ad acta e l'applicazione delle misure previste dall'art. 114, comma 4, c.p.a., nonché la trasmissione degli atti agli organi competenti per eventuali responsabilità erariali e penali. Nel corso del giudizio il Ministero effettuava il pagamento integrale, sicché la ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento integrale effettuato dal Ministero il 24 giugno 2026 aveva soddisfatto pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare alcuna utilità residua alla prosecuzione del giudizio. Il sopravvenuto adempimento non ha impedito la decisione sulle spese, che sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che, se il giudizio fosse proseguito, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché l'inadempimento del Ministero era durato oltre quattro anni, il commissario ad acta era rimasto inerte nonostante i solleciti e l'Amministrazione aveva adempiuto solo dopo la notificazione dell'incidente di esecuzione, senza fornire giustificazioni del ritardo. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese del giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. Sono state ritenute riconoscibili le spese strettamente funzionali all'introduzione dell'incidente di esecuzione, mentre sono state escluse quelle relative a procedure esecutive diverse dall'ottemperanza al giudicato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere opera quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e delle misure esecutive richieste dalla ricorrente; nel caso concreto il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere dopo l'integrale adempimento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale criterio per la regolazione delle spese processuali; non ricorrendo giusti motivi di compensazione, le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione.
art. 92 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 26 c.p.a. per escludere la compensazione delle spese in assenza di ragioni giustificative.
art. 5-sexies l. 89/2001
È indicato nel ricostruire l'obbligo procedurale e il termine dilatorio applicabile al pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione; il mancato pagamento entro tale termine aveva legittimato la precedente ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato quanto al termine di centoventi giorni decorso inutilmente prima della proposizione della precedente azione esecutiva.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito.
- L'integrale adempimento sopravvenuto nel corso di un giudizio di ottemperanza non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale sarebbe stato l'esito del giudizio se fosse proseguito.
- In caso di adempimento spontaneo solo dopo la notificazione dell'incidente di esecuzione, a fronte di un'inottemperanza protratta e ingiustificata al giudicato, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'Amministrazione anche se la materia del contendere è cessata.
- Nell'incidente di esecuzione sono riconoscibili le spese, i diritti e gli onorari strettamente funzionali all'introduzione del procedimento, compresi quelli relativi alla raccolta della documentazione sull'inerzia e alla redazione del ricorso; restano escluse le spese riferibili a procedure esecutive diverse dall'ottemperanza al giudicato, scelte autonomamente dal creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →