Sentenza n. 12311/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 16 febbraio 2023, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 ottobre 2022”, definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14/6/2023: - del decreto del 04.05.2023, pubblicato in data 9 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità; - della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 04.05.2023, pubblicato in data 9 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; e per l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti, già gravati con ricorso introduttivo del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio definitivo di non idoneità agli accertamenti attitudinali e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la graduatoria di merito nella parte lesiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno, gli atti e i verbali posti a fondamento della valutazione, le schede del colloquio collegiale e del perito selettore psicologo, l'eventuale provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito del concorso, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. L'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 2372 del 9 maggio 2023. Prima dell'udienza, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione espressa dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente possa rinunciare alla prosecuzione della decisione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e che il giudice non possa decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 5, comma 9, d.m. 28 aprile 2005, n. 129
Indicato nel provvedimento quale base normativa del giudizio di non idoneità attitudinale, definitivo e propedeutico all'esclusione dal concorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, quando il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo comporta l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti contro atti connessi, quando la parte abbia rinunciato alla definizione della controversia nel suo complesso.
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