Sentenza n. 1167/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 di una procedura aperta telematica per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo ai servizi di controllo delle acque destinate al consumo umano
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in riassunzione dal TAR Lazio dopo la declaratoria di parziale incompetenza territoriale, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 4 e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha sostenuto che la mandataria del RTI aggiudicatario non possedesse, al momento della presentazione dell’offerta, l’iscrizione negli elenchi regionali previsti dall’Accordo del 17 giugno 2004, qualificando tale iscrizione come requisito di partecipazione. Con il secondo motivo ha contestato la sostenibilità dell’offerta economica del RTI, caratterizzata da un ribasso del 55,23%, lamentando sottostime dei costi di trasporto dei campioni, dei tempi di consegna e della strumentazione necessaria. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione del RTI per il tardivo caricamento nel fascicolo virtuale della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione e di esecuzione. Con il quarto motivo ha denunciato una dichiarazione non veritiera relativa al fatturato specifico indicato nel DGUE, ritenuto superiore al fatturato globale risultante dal bilancio.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha qualificato l’iscrizione negli elenchi regionali come requisito di esecuzione, non richiesto necessariamente al momento della presentazione dell’offerta, poiché previsto dal Requisito Tecnico Operativo, documento destinato a disciplinare la fase esecutiva, mentre i requisiti di partecipazione erano regolati dalle specifiche disposizioni della lex specialis. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto l’offerta complessivamente congrua e sostenibile. La verifica di anomalia deve riguardare l’equilibrio globale dell’offerta e la sua complessiva affidabilità, non la ricerca atomistica di errori nelle singole voci; l’esclusione è giustificata solo da una inattendibilità complessiva, non dimostrata nel caso concreto. Le risultanze della verificazione svolta in altro giudizio relativo a un lotto della medesima gara sono state ritenute applicabili per l’identità delle questioni tecniche, nonostante la diversa localizzazione dei siti di prelievo. Quanto al terzo motivo, il termine inizialmente assegnato per il caricamento della documentazione è stato qualificato come ordinatorio, poiché la lex specialis non prevedeva una specifica causa di esclusione e la successiva comunicazione del RUP aveva fissato un ulteriore termine, prospettando l’esclusione solo in caso di mancato rispetto di quest’ultimo. Il mancato rispetto del primo termine non comportava quindi automaticamente l’esclusione, in applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis. Quanto al quarto motivo, anche l’eventuale lieve divergenza tra il fatturato indicato nel DGUE e quello risultante dal bilancio non è stata ritenuta idonea a incidere sull’esito della gara; la ricorrente non ha dimostrato l’effettiva decisività della circostanza. Sono state respinte anche le domande di aggiudicazione, subentro, inefficacia contrattuale e risarcimento, in quanto conseguenti alla domanda principale infondata. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento.
art. 100 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale riferimento per la qualificazione dei requisiti di esecuzione, distinti dai requisiti di partecipazione.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
Prevede il criterio del minor prezzo utilizzato nella procedura.
art. 113 d.lgs. 36/2023
È stato dedotto dalla ricorrente in relazione alla contestata verifica dei requisiti.
art. 17, commi 3 e 5, d.lgs. 36/2023
Sono stati invocati con riferimento agli atti della procedura e alla proposta e disposizione di aggiudicazione.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Rileva per il principio del risultato, invocato dalla ricorrente ma ritenuto non violato.
art. 10 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in relazione alle censure sui requisiti, sulle dichiarazioni e sulla partecipazione alla gara.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito il parametro per il rigetto della richiesta di misure cautelari presidenziali urgenti, poi rinunciata in sede collegiale.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati utilizzati dal TAR Lazio per disporre la verificazione tecnica richiamata dal Collegio.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Riguarda la comunicazione alla ricorrente dell’aggiudicazione e degli offerenti aggiudicatari dei lotti.
art. 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004
Prevede l’iscrizione negli elenchi regionali dei laboratori; il TAR ha ritenuto che, nella gara esaminata, tale iscrizione costituisse requisito di esecuzione e non di partecipazione.
Massime di principio
- Un requisito previsto dalla lex specialis esclusivamente nel documento tecnico-operativo destinato a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio può essere qualificato come requisito di esecuzione, e non come requisito di partecipazione, quando non sia richiesto dalle disposizioni sui requisiti generali e speciali e riguardi la fase esecutiva del contratto.
- La verifica di anomalia deve investire l’offerta nel suo complesso e nella sua complessiva sostenibilità economica; singole sottostime o inesattezze relative a specifiche voci non giustificano l’esclusione se non dimostrano l’inattendibilità globale dell’offerta o l’azzeramento del suo equilibrio economico.
- Il giudizio di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o inattendibilità complessiva.
- In applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis, il mancato rispetto di un termine documentale comporta l’esclusione automatica solo se la lex specialis ricollega chiaramente tale effetto alla scadenza; in mancanza, il termine può essere qualificato come ordinatorio.
- Una divergenza di lieve entità tra dati dichiarati dal concorrente e dati risultanti dalla documentazione contabile non conduce all’esclusione se il ricorrente non dimostra che essa abbia inciso in modo concreto, determinante e decisivo sull’esito della gara.
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