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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21169/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dalla negoziazione, presso una sede di un istituto di credito, di due assegni circolari formalmente emessi da una banca, ricevuti in pagamento di partite di orologi da una società correntista; gli assegni risultarono poi falsi. In primo grado era stata condannata la banca presso cui gli assegni erano stati negoziati a tenere indenne la negoziatrice del danno subito per l'addebito delle somme corrispondenti. La Corte d'appello, riformando la decisione, ha accolto l'appello principale subordinato della banca appellata, ravvisando un concorso di colpa della società correntista, e ha accolto anche l'appello incidentale tardivo condizionato di quest'ultima, riconoscendo altresì un concorso di colpa della banca originaria, con conseguente condanna solidale al risarcimento del danno al netto del concorso di colpa della correntista. La banca ricorrente per cassazione ha dedotto, con un solo motivo, la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 334 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione incidentale tardiva della correntista fosse priva di interesse, poiché la condanna della banca ricorrente sarebbe potuta discendere solo dall'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, e non dagli altri motivi o dalla riduzione del quantum; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che, rigettato il primo motivo dell'appello principale, la Corte d'appello avrebbe dovuto astenersi dall'esaminare l'appello incidentale, fondato proprio sul presupposto dell'accoglimento di quel motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile ogni volta che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte aveva prestato acquiescenza. Nel caso concreto, l'appello principale della banca appellata mirava all'integrale riforma della sentenza di primo grado e, comunque, metteva in discussione l'assetto di interessi derivante dalla decisione impugnata; inoltre anche il motivo subordinato dell'appello principale, volto a far emergere un concorso di colpa della correntista, incideva su tale assetto e legittimava l'impugnazione incidentale tardiva. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'esame dell'appello incidentale non era precluso dal rigetto del primo motivo principale. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state integralmente compensate, con dichiarazione della sussistenza, ove dovuto, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza; l'interesse va valutato in funzione della reale utilità della parte che propone l'incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice di appello esamina l'impugnazione incidentale tardiva dopo aver deciso sul motivo principale, quando entrambe le impugnazioni incidono sull'assetto degli interessi definito dalla sentenza di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale, anche se articolata in via subordinata, sia idonea a rimettere in discussione l'assetto di interessi cristallizzato dalla sentenza impugnata e già accettato dalla parte che propone l'incidentale.
  • Ai fini dell'interesse all'impugnazione non occorre che dall'accoglimento dell'impugnazione principale derivi necessariamente e immediatamente la condanna della parte che propone l'incidentale; è sufficiente che la decisione impugnata venga riaperta su punti potenzialmente idonei a incidere sull'assetto finale delle posizioni sostanziali.
  • Nel valutare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, il focus va posto sull'effetto oggettivo dell'impugnazione principale sulla sentenza impugnata, non sull'interesse soggettivo dell'impugnante incidentale isolatamente considerato.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello esamini l'impugnazione incidentale tardiva in presenza di un appello principale che abbia comunque inciso sull'assetto degli interessi derivante dalla sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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