Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore marittimo aveva agito contro l'ente previdenziale per ottenere la rivalutazione dei contributi per un periodo di ultraventennale esposizione ad amianto maturato nell'attività lavorativa marittima, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riconosciuto il beneficio e condannato l'ente al pagamento dei relativi ratei, ritenendo: a) che l'esposizione all'amianto fosse stata sufficiente per durata e concentrazione; b) che non vi fosse incompatibilità tra il beneficio amianto e il cd. "prolungamento" contributivo fruito dal lavoratore ex artt. 24 e 25 l. n. 413/1984, poiché tale prolungamento sarebbe stato istituto proprio del regime ordinario dei lavoratori marittimi e non un beneficio previdenziale esterno al regime di appartenenza. L'ente ricorreva in cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 24 l. n. 413/1984, sostenendo che il prolungamento marittimo costituisce beneficio previdenziale incompatibile con la rivalutazione amianto ai sensi dell'art. 47, comma 6-ter; 2) violazione dell'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003, per avere la corte d'appello applicato il coefficiente dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 invece del regime introdotto dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, nonostante l'interessato non avesse maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 né avesse avviato entro tale data un procedimento amministrativo o giudiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il regime applicabile era quello introdotto dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003, poiché il lavoratore non aveva maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 né aveva avviato un procedimento amministrativo o giudiziario entro quella data. Ha poi stabilito che il cd. "prolungamento" contributivo dei lavoratori marittimi ex art. 24 l. n. 413/1984 integra un beneficio previdenziale aggiuntivo, idoneo ad aumentare l'anzianità contributiva rispetto al regime di appartenenza, e dunque non può cumularsi con la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto prevista dalla disciplina successiva; resta solo la facoltà di opzione nei casi previsti dalla legge. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Riconosce la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto; nella disciplina previgente operava in assenza di una espressa incompatibilità generale con altri benefici pensionistici.
art. 47, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
"I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Introduce una incompatibilità tra il beneficio amianto rideterminato e altri benefici previdenziali che comportino anticipo del pensionamento o aumento dell'anzianità contributiva rispetto al regime di appartenenza; i soggetti che abbiano già fruito di tali benefici non possono cumularli, salva l'opzione ove prevista.
art. 3, comma 132, L. n. 350/2003
Non ha innovato il regime transitorio già tracciato dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003; salva l'applicazione della disciplina previgente solo per chi avesse maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o avesse già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.
art. 24, L. n. 413/1984
Il cd. prolungamento per i lavoratori marittimi è un beneficio previdenziale aggiuntivo che copre figurativamente periodi altrimenti privi di contribuzione obbligatoria e incrementa l'anzianità contributiva.
artt. 24 e 25, L. n. 413/1984
Sono richiamati come fonte del prolungamento contributivo già fruito dal lavoratore marittimo; tale fruizione è rilevante ai fini dell'incompatibilità con la successiva rivalutazione amianto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Costituisce il paradigma del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per entrambi i motivi.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto introdotto o rideterminato dalla disciplina successiva al d.l. n. 269/2003 non è cumulabile con altri benefici previdenziali che, rispetto al regime di appartenenza, determinino anticipazione del pensionamento o aumento dell'anzianità contributiva, quando il soggetto rientri nel campo di applicazione della nuova disciplina.
- Il cd. prolungamento contributivo previsto per i lavoratori marittimi costituisce un beneficio previdenziale autonomo e aggiuntivo, perché sostituisce con copertura figurativa periodi privi di contribuzione obbligatoria e incrementa l'anzianità assicurativa; perciò rileva ai fini dell'incompatibilità con il beneficio amianto.
- La disciplina previgente della rivalutazione contributiva per amianto resta applicabile solo ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, abbiano già maturato il diritto a pensione oppure abbiano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del beneficio.
- Nell'interpretazione dell'art. 47, comma 6-ter, d.l. n. 269/2003, la locuzione relativa ai "regimi pensionistici di appartenenza" va letta in senso sostanziale, includendo anche i benefici che incidono sull'anzianità contributiva nell'ambito del regime ordinario della categoria di riferimento.
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