Cassazione Penale, Sentenza n. 10364/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata correlazione tra imputazione (falso materiale, art. 476 c.p.) e sentenza che avrebbe applicato la fattispecie del falso ideologico (art. 479 c.p.), con dedotta prescrizione dovuta all'applicazione delle attenuanti; (2) vizio di motivazione per aver attribuito diverso significato alle dichiarazioni del teste Marco Di Donna e per non avere valutato l'irrilevanza dell'atto ritenuto falso (contratto/fornitura); (3) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni ambientali (assenza di codici hash) e mancata valutazione della consulenza tecnico-difensiva sulla genuinità delle registrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di mancata correlazione: la fattispecie sanzionata (indicazione di data diversa: 16/03/2012 anziché 13/04/2012) è la stessa sotto il profilo fattuale e la differenza è una diversa qualificazione giuridica prevedibile e non pregiudizievole per la difesa. Sul secondo motivo ha dichiarato indeducibile la censura perché si tratta di valutazioni di merito (esame delle prove e attendibilità dei testimoni) non sindacabili in cassazione, rilevando che la Corte d'appello ha motivato la scelta probatoria e che le ipotesi alternative prospettate dalla difesa non configurano un dubbio ragionevole concreto. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza sulle intercettazioni: la critica è generica e introduce l'esigenza dei codici hash come elemento estraneo al quadro delle garanzie processuali riconosciute; la normativa e la giurisprudenza prevedono altri strumenti di controllo e la possibilità per la difesa di verificare abusi. Conclusione: ricorso rigettato; condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone; la Corte non discute specificamente ma lo connota l'imputazione con più soggetti coinvolti.
art. 476 cod. pen.
Definisce il falso materiale (formazione o alterazione dell'atto); la Corte osserva la differenza concettuale rispetto al falso ideologico, ma ritiene che nel caso concreto la qualificazione diversa non abbia mutato l'oggetto dell'imputazione né pregiudicato la difesa.
art. 479 cod. pen.
Definisce il falso ideologico (atto genuino ma contenuto non vero, destinato a provare la verità dei fatti); la Corte ritiene che la condotta contestata possa essere ricondotta a questa fattispecie senza creare incertezza sull'imputazione.
artt. 521, 530, 533 cod. proc. pen.
Articoli richiamati dalla difesa in rapporto a violazioni procedurali e motivazionali; la Corte verifica che non sussista pregiudizio della difesa e che la motivazione della sentenza sia non manifestamente illogica e coerente.
art. 192 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alle intercettazioni; la Corte sottolinea che le tutele processuali sull'uso degli impianti e sul controllo giudiziario sostituiscono l'esigenza di una specifica garanzia tecnica come i codici hash.
art. 224 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla difesa in tema di acquisizione e utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ritiene la censura generica e non decisiva.
art. 271 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla consulenza tecnica e alle contestazioni sulla corretta conservazione/valore probatorio dei file; la Corte richiede specificità e rilevanza della doglianza per ammetterla.
Massime di principio
- La distinzione tra falso materiale (art. 476 c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.) è sostanziale, ma una diversa qualificazione giuridica non invalida automaticamente l'imputazione se il nucleo fattuale rimane lo stesso e la difesa non subisce pregiudizio concreto.
- In Cassazione non è sindacabile la valutazione di merito sulle prove e l'attendibilità dei testi salvo vizi di motivazione macroscopici: le censure che richiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono, in genere, indeducibili.
- Per eccepire l'illegittimità o la inaffidabilità delle intercettazioni la difesa deve indicare con precisione l'incidenza concreta di tali mezzi sulla decisione; osservazioni generiche o tecniche non previste dal sistema probatorio processuale (es. richiesta imprescindibile di codici hash) sono inammissibili.
- Il concetto di "falso innocuo" va applicato con cautela: l'atto è privo di rilevanza penale solo se assolutamente privo di valenza probatoria; se il falso riguarda elementi (es. data/luogo di consegna) che incidono sulla funzione fidefaciente dell'atto, la rilevanza penale permane.
- Nel formulare ricorsi di legittimità conviene specificare in che modo la presunta violazione normativa o procedurale abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa e l'esito del processo, evitando censure meramente alternative o fattuali non verificabili in sede di cassazione.
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