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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10364/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata correlazione tra imputazione (falso materiale, art. 476 c.p.) e sentenza che avrebbe applicato la fattispecie del falso ideologico (art. 479 c.p.), con dedotta prescrizione dovuta all'applicazione delle attenuanti; (2) vizio di motivazione per aver attribuito diverso significato alle dichiarazioni del teste Marco Di Donna e per non avere valutato l'irrilevanza dell'atto ritenuto falso (contratto/fornitura); (3) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni ambientali (assenza di codici hash) e mancata valutazione della consulenza tecnico-difensiva sulla genuinità delle registrazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di mancata correlazione: la fattispecie sanzionata (indicazione di data diversa: 16/03/2012 anziché 13/04/2012) è la stessa sotto il profilo fattuale e la differenza è una diversa qualificazione giuridica prevedibile e non pregiudizievole per la difesa. Sul secondo motivo ha dichiarato indeducibile la censura perché si tratta di valutazioni di merito (esame delle prove e attendibilità dei testimoni) non sindacabili in cassazione, rilevando che la Corte d'appello ha motivato la scelta probatoria e che le ipotesi alternative prospettate dalla difesa non configurano un dubbio ragionevole concreto. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza sulle intercettazioni: la critica è generica e introduce l'esigenza dei codici hash come elemento estraneo al quadro delle garanzie processuali riconosciute; la normativa e la giurisprudenza prevedono altri strumenti di controllo e la possibilità per la difesa di verificare abusi. Conclusione: ricorso rigettato; condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone; la Corte non discute specificamente ma lo connota l'imputazione con più soggetti coinvolti.

  • art. 476 cod. pen.

    Definisce il falso materiale (formazione o alterazione dell'atto); la Corte osserva la differenza concettuale rispetto al falso ideologico, ma ritiene che nel caso concreto la qualificazione diversa non abbia mutato l'oggetto dell'imputazione né pregiudicato la difesa.

  • art. 479 cod. pen.

    Definisce il falso ideologico (atto genuino ma contenuto non vero, destinato a provare la verità dei fatti); la Corte ritiene che la condotta contestata possa essere ricondotta a questa fattispecie senza creare incertezza sull'imputazione.

  • artt. 521, 530, 533 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dalla difesa in rapporto a violazioni procedurali e motivazionali; la Corte verifica che non sussista pregiudizio della difesa e che la motivazione della sentenza sia non manifestamente illogica e coerente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alle intercettazioni; la Corte sottolinea che le tutele processuali sull'uso degli impianti e sul controllo giudiziario sostituiscono l'esigenza di una specifica garanzia tecnica come i codici hash.

  • art. 224 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dalla difesa in tema di acquisizione e utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ritiene la censura generica e non decisiva.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla consulenza tecnica e alle contestazioni sulla corretta conservazione/valore probatorio dei file; la Corte richiede specificità e rilevanza della doglianza per ammetterla.

Massime di principio

  • La distinzione tra falso materiale (art. 476 c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.) è sostanziale, ma una diversa qualificazione giuridica non invalida automaticamente l'imputazione se il nucleo fattuale rimane lo stesso e la difesa non subisce pregiudizio concreto.
  • In Cassazione non è sindacabile la valutazione di merito sulle prove e l'attendibilità dei testi salvo vizi di motivazione macroscopici: le censure che richiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono, in genere, indeducibili.
  • Per eccepire l'illegittimità o la inaffidabilità delle intercettazioni la difesa deve indicare con precisione l'incidenza concreta di tali mezzi sulla decisione; osservazioni generiche o tecniche non previste dal sistema probatorio processuale (es. richiesta imprescindibile di codici hash) sono inammissibili.
  • Il concetto di "falso innocuo" va applicato con cautela: l'atto è privo di rilevanza penale solo se assolutamente privo di valenza probatoria; se il falso riguarda elementi (es. data/luogo di consegna) che incidono sulla funzione fidefaciente dell'atto, la rilevanza penale permane.
  • Nel formulare ricorsi di legittimità conviene specificare in che modo la presunta violazione normativa o procedurale abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa e l'esito del processo, evitando censure meramente alternative o fattuali non verificabili in sede di cassazione.

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