Cassazione Penale, Sentenza n. 1166/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rissa (art. 588, comma 2 c.p.) e per il concorso nel reato di danneggiamento (art. 110 e art. 635, comma 2 c.p.), deducendo insufficienza e contraddittorietà della prova circa la loro effettiva partecipazione alla rissa e contestando profili del trattamento sanzionatorio: riconoscimento della recidiva, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione concreta della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure attengano alla valutazione della prova, riservata al giudice di merito, che nella fattispecie ha motivatamente riferito le dichiarazioni dei testi (agente Eramo e isp. Barbieri) che hanno visto i detenuti uscire armati delle gambe dei tavoli e colpirsi reciprocamente, individuando i partecipanti. Ha confermato la qualificazione della rissa e la responsabilità degli imputati, nonché la legittimità della determinazione della pena (misura prossima al minimo edittale) e il rigetto delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi giustificativi. Ha ritenuto corretta anche la valutazione della recidiva come indice di perdurante inclinazione al delitto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 588, comma 2 cod. pen.
La Corte richiama la nozione di rissa: è sufficiente la presenza di gruppi contrapposti con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità; la valutazione degli elementi probatori che dimostrano tale volontà spetta al giudice di merito.
art. 110 e art. 635, comma 2 cod. pen.
Si considera il concorso nel reato di danneggiamento commesso nel corso della rissa: la partecipazione alla contesa e l'impiego di oggetti (gambe di tavolo) idonei a cagionare danno giustificano l'attribuzione di responsabilità anche per il reato di danneggiamento.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
La Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nell'applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti/attenuanti; la motivazione è adeguata se indica gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammesso il libero riesame della prova: le censure che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Per la configurazione della rissa è sufficiente la presenza di gruppi contrapposti con volontà vicendevole di attentare all'incolumità altrui; testimonianze oculari che descrivono uscita dalle celle, armi improvvisate e colpi reciproci possono fondare la condanna.
- La determinazione concreta della pena è soggetta alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione si può criticare solo se emerge un vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici che giustifichino la mitigazione; la mera assenza di elementi negativi non è sufficiente.
- La deduzione di inesistenza o errata applicazione della recidiva richiede di dimostrare che il giudice non abbia correttamente valutato il rapporto tra precedenti condanne e il fatto contestato; la mera contestazione formale non basta.
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