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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02309/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio ha disconosciuto, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, costi e detrazione IVA relativi a fatture di acquisto emesse da un fornitore di autovetture ritenuto inesistente sotto il profilo soggettivo. Secondo l'Amministrazione, il fornitore era privo di adeguata organizzazione, non versava l'IVA e rivendeva i veicoli a prezzi anomali, anche inferiori al costo di acquisto, elementi che avrebbero evidenziato la fittizietà delle operazioni e la partecipazione della cessionaria a una frode IVA. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non assolto l'onere della prova da parte dell'Amministrazione e affermando, in sostanza, che in una frode carosello l'Ufficio dovesse provare sia la frode del cedente sia la connivenza del cessionario. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 17 e 19 d.P.R. n. 633/1972 per errata ripartizione dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per mancata valorizzazione degli indizi della fittizietà delle operazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione solo apparente sulla correttezza della decisione di primo grado. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti inserite o meno in una frode carosello, non è necessario che l'Amministrazione provi la connivenza del cessionario, ma soltanto elementi oggettivi idonei a dimostrarne la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode a monte; una volta assolto tale onere, incombe al contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza di merito è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi di motivazione che integrino violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione di legge nella ripartizione dell'onere probatorio e nell'applicazione delle presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la consapevolezza del cessionario rispetto alla frode IVA grava sull'Amministrazione; se tale prova è offerta, il contribuente deve fornire prova contraria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, fondate su elementi oggettivi specifici.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base del recupero IVA mediante accertamento fondato su elementi indiziari della fittizietà delle operazioni.

  • art. 17, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di disciplina dell'IVA e del diritto alla detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA viene meno se l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione d'imposta.

Massime di principio

  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi specifici dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA a monte.
  • Non è necessario che l'Ufficio provi una connivenza del cessionario nella frode; è sufficiente la dimostrazione della sua consapevolezza o della sua colpevole ignoranza, valutata secondo la diligenza esigibile da un operatore del settore.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio sulla consapevolezza del cessionario, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili per non partecipare alla frode.
  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice di merito si limiti ad adesioni apodittiche o formule generiche senza rendere intellegibile il percorso logico-giuridico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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