Sentenza n. 180/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) quanto al ricorso introduttivo del provvedimento di rifiuto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato n. -OMISSIS- assicurata n. -OMISSIS-; b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo; - del decreto -OMISSIS- del 23.6.2023 - riferimento pratica -OMISSIS-; c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti; - del provvedimento della Questura intimata notificato il 16.12.2022 – nota della 1 sez. contenzioso cat. Imm./A.12/2022-1sez.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché il successivo diniego del nulla osta al lavoro subordinato impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. Ha contestato l'affermazione dell'amministrazione secondo cui non avrebbe riscontrato il preavviso di rigetto del 18 gennaio 2019, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la documentazione e le iniziative assunte nel parallelo giudizio avverso il silenzio, in particolare la richiesta del 17 febbraio 2022 di nulla osta al lavoro subordinato e la sospensione giurisdizionale del precedente provvedimento di rigetto. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 23 giugno 2023; con il secondo ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione aveva rigettato la richiesta di nulla osta, rilevando l'esaurimento delle quote disponibili previste dalla disciplina applicabile e dal d.P.C.M. 21 dicembre 2021, nonché la priorità cronologica di altre istanze. Ha dedotto, in particolare, l'omessa inclusione della propria istanza nell'elenco richiamato dal provvedimento e il difetto di motivazione. Il giudizio era strettamente connesso a un separato ricorso, nel quale il diniego del nulla osta era già stato impugnato per motivi sostanzialmente sovrapponibili.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il diniego del nulla osta al lavoro subordinato, presupposto del diniego di conversione del permesso di soggiorno, era stato già impugnato nel parallelo giudizio n. 3372/2022 e tale impugnazione era stata respinta con sentenza n. 7522/2025. Una volta definitivamente respinta la domanda relativa al nulla osta, la ricorrente non poteva più conseguire, mediante il presente giudizio, il bene della vita perseguito, ossia la conversione del permesso di soggiorno. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di rimettere nuovamente in discussione il diniego del nulla osta, poiché ciò avrebbe violato il principio del ne bis in idem, volto a evitare la duplicazione delle attività processuali e il rischio di contrasti tra giudicati. La richiesta di considerare nulli i primi motivi aggiunti è stata ritenuta, al più, qualificabile come rinuncia irrituale ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza che fosse necessario esaminarla ai fini della decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
La conversione del permesso di soggiorno è stata ricondotta al sistema delle quote stabilite dalla programmazione dei flussi.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata in relazione alla necessità del rispetto delle quote per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
art. 84 c.p.a.
La richiesta di considerare nulli i motivi aggiunti è stata ritenuta eventualmente qualificabile come rinuncia irrituale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è fondato su un presupposto amministrativo la cui impugnazione è stata già respinta con sentenza, il giudizio diretto contro il provvedimento consequenziale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente non può più conseguire, attraverso quel giudizio, il bene della vita perseguito.
- Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem impedisce di sottoporre nuovamente a scrutinio il medesimo provvedimento amministrativo già impugnato e deciso, quando le nuove censure siano sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate nel precedente giudizio; ciò serve a evitare la duplicazione delle attività processuali e il contrasto tra giudicati.
- L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione: il venir meno della concreta utilità dell'eventuale annullamento dell'atto determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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