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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21985/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte di appello)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 8 marzo 2024, deducendo un solo motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo viene descritto dalla Corte di cassazione come reiterativo di doglianze già prospettate in sede di merito e puntualmente disattese. La Corte rileva inoltre che la motivazione della decisione impugnata era immune da evidenti illogicità e che il ricorso, per come formulato, mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, perché il giudice di merito aveva già motivato in modo congruo e non illogico, e perché la mancata concessione può essere legittimamente fondata sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato come riforma che ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche.

  • L. 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, richiamata dalla Corte in relazione alla disciplina dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di questioni già dedotte e motivate dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e immune da manifeste illogicità.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente sorretto dall'assenza di elementi favorevoli all'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta, di per sé, a giustificare la concessione della diminuente.
  • La censura sulla quantificazione o sul diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica, non quando mira a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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