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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20277/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Per effetto dell'estinzione è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata; la competenza a verificare e adottare eventuali provvedimenti amministrativi è demandata al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. È stato disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Pavia.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 21/10/2020 per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorrente contestava gli esiti della pronuncia ma dal riesame emerge che il reato contestato (art. 186 cod. strada, fatto risalente al 14/11/2015) è ormai estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma che disciplina il reato contestato; la fattispecie relativa al 14/11/2015 è stata dichiarata estinta per prescrizione.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    Stabilisce che, in caso di estinzione del reato, la competenza esclusiva a procedere sull'accertamento delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria spetta al Prefetto; conseguente esclusione della misura amministrativa decisa in sede penale.

  • art. 129 cpv. cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione in questa sede, poiché non risultava evidente l'esistenza di una delle cause di non punibilità contemplate dal comma finale.

  • Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la maturazione della prescrizione impone l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato e impedisce la prosecuzione del processo o il rinvio per ulteriore cognizione.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non è possibile rinviare il processo per proseguire l'accertamento del merito.
  • L'estinzione del reato per prescrizione comporta l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in sede penale quando la legge attribuisce la competenza a un'autorità amministrativa (es. Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada).
  • Non è corretto applicare l'art. 129 cpv. c.p.p. in sede di legittimità se non risulta chiaramente configurabile una causa di non punibilità; in tali casi prevale la declaratoria di estinzione per prescrizione.
  • Le autorità amministrative competenti (Prefetto) devono essere investite della valutazione sulle sanzioni amministrative accessorie quando il reato penale si estingue, restano a carico dell'amministrazione gli eventuali provvedimenti consequenziali.
  • La dichiarazione di prescrizione impedisce la valutazione del merito della condanna: eventuali questioni di fondatezza delle censure sul piano della responsabilità penale diventano irrilevanti una volta accertata l'estinzione del reato.

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