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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28523/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello proposto da Tinelli per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; il difensore ha dedotto vizi di motivazione (contraddittorietà) e ha sostenuto che una precedente elezione di domicilio nel processo di primo grado e la procura speciale a impugnare avrebbero dovuto integrare il requisito formale richiesto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata e ha confermato che il mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio, come previsto dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., costituisce motivo d'inammissibilità dell'impugnazione; ha inoltre precisato che l'elezione di domicilio effettuata in primo grado non soddisfa l'onere formale richiesto per l'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Richiede il deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; il deposito deve essere successivo alla pronuncia impugnata e la sua mancata produzione rende inammissibile l'impugnazione. L'obbligo è funzionale a una celere e regolare notificazione e non è assolto da precedenti elezioni effettuate in primo grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare la parte privata che propone ricorso in Cassazione al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte, valutando la colpa, ha determinato la somma in euro 3.000

  • Sez. 5, n. 3118 del 24/01/2024 (giurisprudenza citata)

    Conferma l'interpretazione secondo cui l'onere di elezione/dichiarazione di domicilio è obbligatorio e non viene soddisfatto da dichiarazioni pregresse; sottolinea la funzione pratica dell'onere per individuare tempestivamente il luogo di notificazione

  • Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024 (giurisprudenza citata)

    Ribadisce che il mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio costituisce motivo d'inammissibilità dell'impugnazione anche quando l'imputato sia stato giudicato in presenza

  • Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013 (massima richiamata)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità è giudice dei presupposti della decisione e può sindacare la correttezza della statuizione di diritto indipendentemente dal ragionamento motivazionale esibito dal giudice di merito

Massime di principio

  • Per proporre appello dopo una condanna è necessario depositare la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; la mancata produzione rende l'appello inammissibile.
  • Una elezione di domicilio effettuata nel corso del processo di primo grado non sostituisce il deposito della dichiarazione/elezione richiesto al momento dell'impugnazione: occorre un atto formale specifico successivo alla pronuncia impugnata.
  • Le contestazioni in Cassazione che mirano in realtà a sindacare la corretta applicazione di norme processuali (e non solo la motivazione) saranno esaminate nel merito giuridico: se la regola procedurale è stata applicata correttamente, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • L'impugnazione formalmente irregolare può comportare non solo il rigetto/inammissibilità ma anche condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nelle ipotesi di giudizio in assenza è particolarmente importante rispettare le formalità di notifica e le disposizioni sull'elezione/dichiarazione di domicilio per evitare inammissibilità e sanzioni accessorie.

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