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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 25/3/2024 n. 1944.

Giustizia amministrativa202505701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1944/2024 nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio e alla restituzione del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del TAR Campania n. 1944/2024, ritualmente notificata e passata in giudicato, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Il Ministero non aveva adempiuto a tale capo della decisione. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza contestare l’inadempimento. In via preliminare, il TAR ha esaminato l’ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., rilevando che il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche per conseguire l’attuazione del solo capo relativo alle spese di lite. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità del divieto previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, ritenendo autonomo il credito derivante dalla liquidazione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che la condanna alle spese di lite costituisce un autonomo capo esecutivo della sentenza, azionabile mediante giudizio di ottemperanza indipendentemente dalla sorte della statuizione principale. Poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata, era passata in giudicato e il Ministero non aveva adempiuto, il giudice ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla decisione, pagando quanto dovuto per le spese di giudizio e rimborsando il contributo unificato, oltre agli interessi legali dalla notificazione della presente sentenza sino all’integrale soddisfazione. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, con un ulteriore termine di sessanta giorni per gli adempimenti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo

    Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione delle sentenze esecutive e, nel caso concreto, anche del solo capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e giudizi di ottemperanza previsto dalla disposizione non si applica, secondo il TAR, al credito autonomo derivante dalla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della l. n. 89/2001, la cui applicabilità è stata esclusa al credito per spese processuali oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • La condanna al pagamento delle spese di lite costituisce un autonomo capo esecutivo della sentenza e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza amministrativa sia stata ritualmente notificata, sia esecutiva o passata in giudicato e l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi patrimoniali posti a suo carico.
  • In presenza di un inadempimento dell’amministrazione non contestato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute, degli interessi legali maturati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale soddisfazione e del rimborso del contributo unificato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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