Cassazione Civile, Ordinanza n. 27951/2021 del 13/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta, indicando un assuntore e prevedendo lo scioglimento del contratto di affitto d'azienda relativo a uno dei punti vendita, la costituzione di una NewCo, la stipula di nuovi affitti d'azienda con la NewCo e l'obbligo di acquisto delle aziende al passaggio in giudicato dell'omologazione. Il Tribunale aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. e aveva omologato il concordato, ritenendo che ciò comportasse il subentro della proponente nel contratto di locazione dell'immobile dove era ubicato il punto vendita. La Corte d'appello di Napoli, invece, su reclami delle controparti, ha revocato l'omologazione ritenendo il piano giuridicamente infattibile perché lo scioglimento dell'affitto d'azienda non aveva determinato l'automatico subentro nel contratto di locazione, sia perché non era applicabile l'art. 2558 c.c. al diverso meccanismo di scioglimento ex art. 169-bis l. fall., sia perché mancava un negozio di cessione/sublocazione e la locatrice si era opposta al subingresso. Nel ricorso per cassazione la società proponente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 169-bis l. fall. e dell'art. 2558 c.c., sostenendo la natura negoziale dello scioglimento e l'applicabilità della disciplina del subentro; 2) violazione dell'art. 36 l. 392/1978, contestando l'opposizione della locatrice e sostenendo che la disponibilità dei locali fosse sufficiente per la licenza commerciale; 3) violazione degli artt. 176 e 180 l. fall., lamentando l'erronea pretesa di un reclamo incidentale per riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione; 4) violazione degli artt. 18 e 183 l. fall. e 334 e 343 c.p.c., contestando la tempestività del reclamo incidentale dell'Alba Costruzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della Corte d'appello chiarendo che, ai fini della controversia, era decisivo non il carattere negoziale o meno dello scioglimento ex art. 169-bis l. fall., ma il fatto che il contratto di locazione dell'immobile non potesse trasferirsi automaticamente all'affittante in assenza di un espresso negozio di sublocazione o cessione e in presenza della disciplina speciale dell'art. 36 l. 392/1978, che rende il subingresso solo eventuale e richiede un accordo tra le parti del rapporto aziendale. Ha quindi confermato la conclusione di infattibilità giuridica del piano concordatario, poiché la ricorrente non poteva rientrare nella disponibilità giuridica dei locali e, di conseguenza, non poteva ottenere o rinnovare la licenza commerciale necessaria per l'attuazione del piano. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità; il quarto è stato ritenuto infondato, pur precisando che il reclamo dell'Alba Costruzioni era in realtà un reclamo adesivo soggetto al termine ordinario. Non vi è stata statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 169-bis l. fall.
lo scioglimento del contratto di affitto d'azienda autorizzato nel concordato non comporta, di per sé, il trasferimento automatico del contratto di locazione dell'immobile aziendale; ai fini del caso concreto non consente di superare la disciplina speciale della locazione
art. 2558 c.c.
non è applicabile automaticamente al contratto di locazione disciplinato da norma speciale; il subingresso nei contratti pendenti dell'azienda non può essere esteso fino a far derivare il ritrasferimento del contratto di locazione in assenza di apposito accordo
art. 36 l. n. 392 del 1978
il subingresso nel contratto di locazione in caso di cessione o affitto d'azienda è solo eventuale e richiede un negozio di sublocazione o cessione della locazione; il locatore può opporsi per gravi motivi
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo se conforme a diritto
art. 346 c.p.c.
le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; la riproposizione è necessaria per evitarne la preclusione
art. 325 c.p.c.
si applica il termine ordinario di impugnazione ai ricorsi successivi che abbiano valenza di impugnazione incidentale in determinate ipotesi
art. 334 c.p.c.
la disciplina del reclamo/impugnazione incidentale tardiva non si applica al reclamo adesivo nel caso trattato
art. 343 c.p.c.
richiamato nel confronto tra impugnazione principale e incidentale
art. 176, secondo comma, l. fall.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria doglianza sulla riproposizione delle eccezioni
art. 180 l. fall.
richiamato in relazione al giudizio di omologazione e alle opposizioni
art. 18 l. fall.
richiamato nella censura sulla disciplina delle impugnazioni nel procedimento concorsuale
art. 183 l. fall.
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulle impugnazioni nel concordato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma di inserimento della disciplina sull'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel contratto di affitto d'azienda, la cessazione del rapporto non determina automaticamente il ritorno all'affittante del contratto di locazione dell'immobile aziendale, salvo che un tale effetto sia espressamente pattuito o sia comunque ricostruibile da un accordo tra le parti.
- La disciplina speciale dell'art. 36 l. n. 392/1978 prevale sulla regola generale del subentro nei contratti d'azienda: il trasferimento del contratto di locazione è eventuale e non necessario, e richiede un negozio di cessione o sublocazione.
- Ai fini dell'omologazione di un concordato in continuità indiretta, la mancanza della disponibilità giuridica dei locali necessari all'esercizio dell'attività può rendere il piano giuridicamente infattibile, anche se l'impresa dispone di un progetto organizzativo e finanziario altrimenti strutturato.
- Quando una parte è risultata vittoriosa nel merito in primo grado, le eccezioni non accolte vanno riproposte nel grado successivo con modalità idonee a manifestare la volontà di riesame; tuttavia la censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente quanto alle ragioni dell'eccezione.
- L'impugnazione successiva che si limiti ad aderire al gravame principale o a riproporre motivi ulteriori può assumere la natura di impugnazione adesiva e resta soggetta al termine ordinario, non alla disciplina speciale dell'impugnazione incidentale tardiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27887/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27888/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27889/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27890/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27891/2021 del 13/10/2021
- ordinanza_civile · 13 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27892/2021 del 13/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →