Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3147/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 367/2024, depositata e resa pubblica il 27 maggio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1558/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24 settembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202505154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro beneficio equipollente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente, in primo luogo, la nomina del commissario ad acta e ha comunque ravvisato altre ragioni ostative alla penalità di mora: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, meramente incentivante e di importo modesto del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza e per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, di una sentenza del giudice ordinario suscettibile di esecuzione davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate anche in relazione alle difficoltà dell'adempimento pubblico e agli interessi coinvolti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando sussistano autonome altre ragioni ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata all'amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventualità di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di adottare, quale organo ausiliario del giudice, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine stabilito.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un obbligo pecuniario può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e la relativa disciplina attuativa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo persistente inadempimento dell'amministrazione: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicuri uno strumento esecutivo adeguato e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture pubbliche o soggetti incaricati e la natura non essenziale del beneficio da conseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.