Sentenza n. 242/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg nr. -OMISSIS- /2024 emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 12.11.2024 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale fondato sulla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, deducendo la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. La ricorrente era entrata regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato in seguito a nulla osta legittimamente ottenuto, ma non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato per circostanze a lei non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela e di procedimento penale. Nel frattempo aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe potuto considerare automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto originario, ma avrebbe dovuto valutare concretamente la possibilità di rilascio di un titolo per attesa occupazione o, comunque, la nuova situazione lavorativa, la buona fede della richiedente e la non imputabilità dell'omesso perfezionamento del rapporto iniziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame della posizione della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto illegittimo l'assunto della Questura secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta fosse automaticamente ostativa al rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva attività lavorativa. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata, ispirata a ragionevolezza e proporzionalità, della condotta complessiva dello straniero e delle circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era stato regolare, l'omesso perfezionamento del rapporto originario non era imputabile alla lavoratrice e risultava documentata una nuova attività lavorativa subordinata, costituente un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione. L'Amministrazione aveva omesso di esaminare tali elementi, limitandosi a un automatismo fondato sull'assenza del datore originario. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all'Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata e non automatica della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze sopravvenute e i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del rapporto tra nulla osta, contratto di soggiorno e titolo di soggiorno; il giudice ha fondato l'annullamento specificamente sulla violazione dell'art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale che aveva consentito l'ingresso regolare della ricorrente in Italia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, quando l'omesso perfezionamento del rapporto non sia imputabile al lavoratore straniero.
- Nella valutazione della domanda di permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve procedere a un esame concreto e individualizzato della posizione dello straniero, considerando la regolarità dell'ingresso, la condotta complessiva, la non imputabilità dell'evento impeditivo e le circostanze maturate durante il soggiorno, senza arrestarsi a un'applicazione meramente formale della disciplina.
- La documentazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato instaurato con altro datore costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione dell'effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione lavorativa e deve essere esaminata dall'Amministrazione.
- Il diniego del titolo di soggiorno deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza; l'omessa ponderazione della situazione soggettiva dello straniero e del nuovo rapporto lavorativo determina violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché difetto di istruttoria e di motivazione.
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