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Sentenza

Sentenza n. 13935/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4925/2022, emesso dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 14.07.2022, R.G. n. 22833/2022, pubblicato il 15.07.2022, notificato il 20.07.2022, munito della formula esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 10.10.2022, notificato in tale forma in data 22 – 24.10.2022, passato in giudicato in data 07.10.2022

Giustizia amministrativa202605291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, sezione lavoro, relativo al pagamento di indennità integrativa speciale, interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del Ministero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l’integrale ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, e sul successivo decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, concernente il pagamento di euro 35.714,28 a titolo di indennità integrativa speciale per servizio prestato all’estero, oltre interessi e spese di ingiunzione. Il TAR aveva già accolto una precedente domanda di ottemperanza con sentenza n. 1052/2025, individuando gli importi dovuti, compresi gli interessi calcolati alla data del 25 ottobre 2024 e le spese della procedura monitoria. Il Ministero ha corrisposto soltanto euro 24.433,74 sulla sorte capitale, lasciando un residuo di euro 11.280,54, e ha pagato euro 7.222,01 a titolo di interessi, a fronte di euro 9.463,38, lasciando un residuo di euro 2.241,37, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo. Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento del residuo complessivo, della rivalutazione monetaria quantificata in euro 202,83 e degli ulteriori accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza produrre atti o documenti né dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda, ritenendo provata la parziale e inesatta esecuzione del giudicato e rilevando che la costituzione formale dell’Amministrazione non la esonerava dall’obbligo di produrre gli atti e i documenti pertinenti alla controversia. Ha ordinato al Ministero di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, secondo gli importi e gli accessori dovuti risultanti dalla parte motiva. Ha nominato sin d’ora, per il caso di mancata o inesatta esecuzione, un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione Generale del Personale del Bilancio e dei Servizi Strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega formale. Il commissario dovrà insediarsi alla scadenza del termine, verificare gli adempimenti già compiuti, adottare ogni atto utile all’esecuzione e trasmettere una relazione alla Procura della Corte dei conti per la verifica di eventuali profili di responsabilità amministrativa. I compensi del commissario, se dovuti, sono posti a carico del Ministero. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, euro 300,00 per spese della procedura e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    non risulta alcun adempimento da parte dell’Ente intimato costituito con memoria di forma

    La costituzione in giudizio meramente formale non esonera l’amministrazione dal produrre gli atti e i documenti pertinenti alla controversia.

  • art. 115 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione dei compensi del commissario ad acta.

  • art. 2 d.m. 30 maggio 2002

    Richiamato per la determinazione dei compensi del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che si costituisce non può limitarsi a una memoria di forma, ma deve fornire gli atti e i documenti necessari a dimostrare l’integrale e corretta esecuzione del giudicato.
  • L’esecuzione solo parziale o inesatta di un giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di pagamento delle somme residue, comprensive degli accessori dovuti secondo il titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi alla scadenza del termine in caso di mancata o inesatta esecuzione.
  • Il commissario ad acta deve tenere conto degli adempimenti già compiuti dall’amministrazione, conservarne gli effetti utili e può adottare tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del giudicato; i relativi compensi possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Le spese successive alla pronuncia del giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, in relazione all’esecuzione del titolo, per le attività di pubblicazione, esame e notificazione del provvedimento e per gli atti accessori che trovino titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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