Cassazione Penale, Sentenza n. 06296/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per la contestata detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80 DPR 309/1990). Sostengono che l'attività della societa GREENMOOD srls (negozio "HERBARIUM") fosse lecita ai sensi della legge 242/2016, che i prodotti sequestrati contenevano THC sotto la soglia prevista (i ricorrenti indicano valori inferiori allo 0,6% e la sentenza annota valori sotto lo 0,5%) e quindi non erano idonei a produrre effetti droganti. Hanno sollevato quattro motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e illegittima applicazione della pena, con censura delle modalità di calcolo della "assunzione efficace" (somme di principio attivo su tutte le confezioni anziché valutazione per singola confezione); 2) violazione dell'art. 47 c.p. per errore di fatto circa il carattere stupefacente della sostanza (i ricorrenti si affidavano ad analisi certificate e documentazione del produttore); 3) esclusione errata dell'errore scusabile in ragione della confusione interpretativa successiva alla legge 242/2016; 4) vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, contestando la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul piano preliminare ha richiamato il regime speciale delle sentenze ex art. 444 c.p.p. e le limitazioni di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., che ammettono il ricorso per cassazione solo per motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta e illegalità della pena). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti siano in realtà censure di merito e valutazioni tecnico-scientifiche (efficacia drogante, calcolo delle assunzioni efficaci, errore di fatto, errore scusabile e vizio di motivazione sul dolo) non ammissibili nella limitata sede del ricorso ex art. 444; non è stato dimostrato alcun errore di qualificazione manifestamente eccentrico. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186). Sentenza depositata 21/01/2026, Presidente CALA.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero e la sentenza di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso per le sentenze ex art.444 ai soli motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica manifesta, illegalità della pena); principio centrale per dichiarare inammissibili i ricorsi
art. 110 cod. pen.
concorrente tra più soggetti nella commissione del reato; quadro fattuale in base al quale furono imputati i ricorrenti
DPR 309/1990, artt. 73 e 80
norme che regolano illeciti relativi a sostanze stupefacenti (reati e misure conseguenti); la contestazione penale è formulata con riferimento a tali articoli
legge 242/2016
disciplina della coltivazione e commercializzazione della cannabis light; i ricorrenti hanno invocato la conformità dei prodotti a tale legge per escludere il carattere stupefacente
art. 47 cod. pen.
regola l'errore di fatto e la sua rilevanza; i ricorrenti hanno dedotto errore di fatto circa il carattere stupefacente della sostanza ma la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile nel perimetro del ricorso art.444
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
riferimenti ai motivi di impugnazione ordinari (vizi di motivazione etc.); la Corte ha osservato che tali doglianze non sono sindacabili nel ricorso limitato previsto dall'art.448(2-bis)
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina sulle spese per le impugnazioni; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
sentenza Corte Cost. n.186/2000
citata in relazione alla determinazione delle ammende e per affermare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; ha giustificato il pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende
giurisprudenza di Cassazione richiamata
es. Cass. Sez. U. n.12348/2019; Cass. Sez. VI ord. n.2721/2018; Cass. Sez. U. n.20/1999; Cass. Sez. 3 n.23150/2019
principio secondo cui l'errore di qualificazione deducibile in cassazione deve essere manifesto e palesemente eccentrico; la Corte ha richiamato questi precedenti per escludere la rilevanza delle censure di merito proposte
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è soggetto a un perimetro molto ristretto (art. 448, comma 2-bis): non sono ammesse censure di merito o complesse valutazioni tecnico-scientifiche se non quando emerga un errore di qualificazione palese e manifesto
- Le contestazioni fondate su valutazioni tecniche (efficacia drogante, calcolo della dose efficace, metodi analitici) e gli errori di fatto non sono normalmente sindacabili in cassazione nel ricorso limitato ex art.444, salvo che l'errore sia immediatamente evidente dal testo della decisione
- Per contestare con successo la qualificazione giuridica occorre dimostrare che la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, non semplicemente sostenere una diversa interpretazione normativa o tecnico-scientifica
- In caso di inammissibilità del ricorso i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende; la Corte può determinare tale somma in modo equitativo se non ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: concentrare i profili tecnici e valutativi nel processo di merito (produrre perizie, contestare metodologie di analisi, ottenere decisioni motivate), valutare attentamente la scelta del rito e, se si opta per il patteggiamento/art.444, essere consapevoli delle limitazioni impugnatorie successive
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