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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06296/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per la contestata detenzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80 DPR 309/1990). Sostengono che l'attività della societa GREENMOOD srls (negozio "HERBARIUM") fosse lecita ai sensi della legge 242/2016, che i prodotti sequestrati contenevano THC sotto la soglia prevista (i ricorrenti indicano valori inferiori allo 0,6% e la sentenza annota valori sotto lo 0,5%) e quindi non erano idonei a produrre effetti droganti. Hanno sollevato quattro motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e illegittima applicazione della pena, con censura delle modalità di calcolo della "assunzione efficace" (somme di principio attivo su tutte le confezioni anziché valutazione per singola confezione); 2) violazione dell'art. 47 c.p. per errore di fatto circa il carattere stupefacente della sostanza (i ricorrenti si affidavano ad analisi certificate e documentazione del produttore); 3) esclusione errata dell'errore scusabile in ragione della confusione interpretativa successiva alla legge 242/2016; 4) vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, contestando la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul piano preliminare ha richiamato il regime speciale delle sentenze ex art. 444 c.p.p. e le limitazioni di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., che ammettono il ricorso per cassazione solo per motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta e illegalità della pena). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti siano in realtà censure di merito e valutazioni tecnico-scientifiche (efficacia drogante, calcolo delle assunzioni efficaci, errore di fatto, errore scusabile e vizio di motivazione sul dolo) non ammissibili nella limitata sede del ricorso ex art. 444; non è stato dimostrato alcun errore di qualificazione manifestamente eccentrico. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186). Sentenza depositata 21/01/2026, Presidente CALA.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero e la sentenza di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    limita i motivi di ricorso per le sentenze ex art.444 ai soli motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica manifesta, illegalità della pena); principio centrale per dichiarare inammissibili i ricorsi

  • art. 110 cod. pen.

    concorrente tra più soggetti nella commissione del reato; quadro fattuale in base al quale furono imputati i ricorrenti

  • DPR 309/1990, artt. 73 e 80

    norme che regolano illeciti relativi a sostanze stupefacenti (reati e misure conseguenti); la contestazione penale è formulata con riferimento a tali articoli

  • legge 242/2016

    disciplina della coltivazione e commercializzazione della cannabis light; i ricorrenti hanno invocato la conformità dei prodotti a tale legge per escludere il carattere stupefacente

  • art. 47 cod. pen.

    regola l'errore di fatto e la sua rilevanza; i ricorrenti hanno dedotto errore di fatto circa il carattere stupefacente della sostanza ma la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile nel perimetro del ricorso art.444

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    riferimenti ai motivi di impugnazione ordinari (vizi di motivazione etc.); la Corte ha osservato che tali doglianze non sono sindacabili nel ricorso limitato previsto dall'art.448(2-bis)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplina sulle spese per le impugnazioni; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento

  • sentenza Corte Cost. n.186/2000

    citata in relazione alla determinazione delle ammende e per affermare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; ha giustificato il pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende

  • giurisprudenza di Cassazione richiamata

    es. Cass. Sez. U. n.12348/2019; Cass. Sez. VI ord. n.2721/2018; Cass. Sez. U. n.20/1999; Cass. Sez. 3 n.23150/2019

    principio secondo cui l'errore di qualificazione deducibile in cassazione deve essere manifesto e palesemente eccentrico; la Corte ha richiamato questi precedenti per escludere la rilevanza delle censure di merito proposte

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è soggetto a un perimetro molto ristretto (art. 448, comma 2-bis): non sono ammesse censure di merito o complesse valutazioni tecnico-scientifiche se non quando emerga un errore di qualificazione palese e manifesto
  • Le contestazioni fondate su valutazioni tecniche (efficacia drogante, calcolo della dose efficace, metodi analitici) e gli errori di fatto non sono normalmente sindacabili in cassazione nel ricorso limitato ex art.444, salvo che l'errore sia immediatamente evidente dal testo della decisione
  • Per contestare con successo la qualificazione giuridica occorre dimostrare che la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, non semplicemente sostenere una diversa interpretazione normativa o tecnico-scientifica
  • In caso di inammissibilità del ricorso i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende; la Corte può determinare tale somma in modo equitativo se non ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso
  • Prassi consigliata in situazioni analoghe: concentrare i profili tecnici e valutativi nel processo di merito (produrre perizie, contestare metodologie di analisi, ottenere decisioni motivate), valutare attentamente la scelta del rito e, se si opta per il patteggiamento/art.444, essere consapevoli delle limitazioni impugnatorie successive

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