Sentenza n. 80/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: in relazione al Lotto 2 “Fornitura di ausili per incontinenza a ridotto impatto ambientale per pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere, RSA e altre strutture intermedie” (CIG 9919781E3B), della “Gara a Procedura Aperta Indetta dall'Azienda di Coordinamento per la Salute (Arcs) per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale (Cuc) per la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per il Servizio di Fornitura Territoriale e Ospedaliera di Ausili per Incontinenza a ridotto impatto ambientale, in favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia 20SER027 CUC”: - della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 307 del 21 maggio 2025, pubblicata in data 22 maggio 2025 di aggiudicazione a Fater S.p.A., e della relativa proposta di aggiudicazione n. 313 del 19/05/2025; - di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi in particolare, i verbali del Seggio di gara n. 1 del 06/12/2023, n. 2 del 08/02/2024, n. 3 del 31/01/2024, nonché i verbali della Commissione Giudicatrice delle sedute del 18/03/2024, 28/03/2024, 09/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024, 28/05/2024, 03/06/2024, 14/06/2024, 09/07/2024, 18/07/2024, 06/09/2024, 12/09/2024, 19/09/2024, 27/09/2024, 02/10/2024, 11/10/2024, 18/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024, 05/11/2024, 14/11/2024, 20/11/2024, 25/11/2024, 02/12/2024, 09/12/2024, 18/12/2024, 15/01/2025, 22/01/2025, 29/01/2025, 03/03/2025, 13/03/2025, 31/03/2025 e del relativo Allegato 2; - la Determinazione Dirigenziale n. 142 del 05/03/2024 di ammissione degli operatori economici, il verbale del seggio di gara n. 3 del 04/04/2025 di apertura delle offerte economiche, la graduatoria di gara e il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta Fater, e dei relativi verbali di contenuto ignoto; - in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara ed, in particolare, del bando di gara e della Determinazione di indizione n. 390 del 23/06/2023, del Disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato Tecnico, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante e della Determina n. 661/2023 di rettifica della lex specialis; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti; PER LA CONDANNA della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Fater S.p.A. (ed al cui subentro la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 30\7\2025: PER L’ANNULLAMENTO, in relazione al Lotto 2, dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FATER S.P.A. l’1\8\2025: annullamento - in parte qua ed ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale n. 307 del 21.5.2025, comunicata a mezzo pec il 23.5.2025; - in parte qua della lex specialis di gara, ove interpretabile nel senso di sollevare la Stazione appaltante da ogni tipo di responsabilità relativa al malfunzionamento della Piattaforma telematica di gara o di non ammettere, in questi casi, il concorrente al soccorso istruttorio; - in parte qua dei verbali di gara e in particolare dei verbali nn. 5 del 7/5/2024, 28 del 15/1/2025 e 29 del 22/1/2025 e, ove occorrer possa, dei verbali nn. 27 dell’8/1/2025, 33 del 31/3/2025 e suoi allegati, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio per il criterio F. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 24\10\2025: per l’annullamento - in relazione al Lotto 2 - nei limiti di interesse - di tutti gli atti relativi alla fase di riesame, ivi compresi in particolare i verbali della Commissione Giudicatrice nn. 34, 35 e 36 del 2025 e relativi allegati, il verbale della seduta del 23 settembre 2025 di contenuto non conosciuto, e il relativo allegato nonché, in quanto occorrer possa, la DD n. 536/2025; nonchè degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 10\12\2025: per l’annullamento - in relazione al lotto 2, della Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi”, n. 739 del 29 ottobre 2025, inviata a Santex in data 3 novembre 2025, nella parte in cui, annullata in autotutela la determinazione ARCS n. 307 del 21.05.2025, ha individuato quale primo aggiudicatario del lotto 1 di gara la ditta Fater e comunque non ne ha disposto l’esclusione; - della comunicazione esiti di gara con nota prot. 0043639 /P/GEN/ ARCS, del 03/11/2025; - degli atti già impugnati con i secondi motivi aggiunti; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FATER S.P.A. il 15\12\2025: annullamento - in parte qua ed ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale n. 739 del 29.10.2025, comunicata a mezzo pec il 3.11.2025; - della comunicazione del 3.11.2025 della Determina dirigenziale n. 739 del 29.10.2025; - in parte qua, della lex specialis di gara ove interpretabile nel senso di sollevare la Stazione appaltante da ogni tipo di responsabilità relativa al malfunzionamento della Piattaforma telematica di gara o di non ammettere, in questi casi, il concorrente al soccorso istruttorio; - in parte qua, ove lesivi e per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara e, in particolare: a) del verbale n. 4 del 23.9.2025, nella parte in cui la Stazione appaltante, appurato che la Busta tecnica di Fater S.p.A. fosse danneggiata, non ha ammesso il concorrente al soccorso istruttorio o, comunque, non ha valutato l’offerta di Fater S.p.A. sulla base della documentazione e delle informazioni presenti in Busta tecnica; b) dei verbali nn. 34 dell’8.7.2025, 35 del 18.8.2025 e 36 del 10.9.2025 e loro allegati, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio per il criterio F.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore dell’impresa prima classificata del lotto 2 di una procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenza, nonché gli atti di gara e gli atti successivi di riesame e conferma dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 e gli atti presupposti, deducendo anzitutto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non aveva inserito nella busta tecnica del lotto 2 la documentazione, richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, comprovante la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi, oltre a file relativi a certificati di laboratorio e schede tecniche risultati danneggiati o illeggibili. La stazione appaltante avrebbe illegittimamente utilizzato documentazione presentata dalla medesima concorrente per il diverso lotto 1. Sono state inoltre dedotte l’illegittima attribuzione di punteggi tecnici e premiali sulla base di documentazione riferita all’altro lotto, nonché ulteriori errori, carenze istruttorie, difetto di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzione e violazione dei principi di autovincolo, par condicio, trasparenza e autonomia dei lotti. Con i successivi motivi aggiunti la ricorrente ha censurato gli atti della fase di riesame e la determinazione successiva che aveva annullato in autotutela la prima aggiudicazione ma aveva confermato l’aggiudicataria del lotto 2. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo la legittimità dell’utilizzazione della documentazione del lotto 1, la sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio o procedimentale e l’erroneità dei punteggi attribuiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il corrispondente primo motivo aggiunto. La lex specialis imponeva, a pena di esclusione, l’inserimento nella busta tecnica autonoma e distinta di ciascun lotto della documentazione comprovante la conformità ai CAM. Dal verbale di gara risultava che tale documentazione non era stata rinvenuta nell’offerta relativa al lotto 2. La carenza era sostanziale e riguardava un requisito minimo dell’offerta, sicché la commissione non avrebbe potuto colmarla acquisendo o valutando la documentazione prodotta per il lotto 1. I singoli lotti costituivano procedure autonome e indipendenti, come confermato dai distinti CIG, dagli obblighi di deposito telematico separato e dalla disciplina specifica delle offerte per ciascun lotto. L’utilizzazione transitiva della documentazione tra lotti avrebbe integrato postumamente l’offerta e violato la par condicio. Il soccorso istruttorio era precluso perché riferito al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica; neppure il soccorso procedimentale poteva essere utilizzato per acquisire elementi integrativi mancanti. La responsabilità del malfunzionamento dei file era inoltre riconducibile all’autoresponsabilità dell’operatore economico. Anche i file corrotti o illeggibili relativi ai certificati di laboratorio e alle schede tecniche confermavano l’illegittimità dell’ammissione, sebbene tale profilo fosse rilevato ad abundantiam. Gli ulteriori motivi sulla valutazione dei punteggi sono stati assorbiti. I secondi motivi aggiunti di Santex sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro verbali endoprocedimentali privi di autonoma lesività. I terzi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la determinazione successiva aveva natura meramente confermativa rispetto al lotto 2 e non aveva svolto una nuova valutazione. Il ricorso incidentale di Fater è stato respinto quanto ai primi due motivi e dichiarato improcedibile quanto al terzo, relativo ai punteggi; i motivi aggiunti al ricorso incidentale sono stati ritenuti tempestivi, ma inammissibili per difetto di interesse in quanto rivolti contro un atto meramente confermativo. È stata annullata in parte qua l’aggiudicazione del lotto 2, con collocazione della ricorrente al primo posto in graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. 50/2016
Impone, nel quadro dei contratti pubblici, il rispetto dei criteri ambientali minimi; nel caso concreto la disciplina di gara ne ha previsto la comprova documentale.
art. 30 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale parametro dei principi di par condicio, trasparenza e corretto svolgimento della gara.
art. 83 d.lgs. 50/2016
Il comma 9 preclude il soccorso istruttorio per carenze riguardanti il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica; non può essere utilizzato per integrare documenti essenziali mancanti.
art. 77 d.lgs. 50/2016
Richiamato in relazione alla disciplina della commissione giudicatrice e alla valutazione delle offerte.
art. 94 d.lgs. 50/2016
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di requisiti e verifica dell’offerta, senza assumere autonoma ratio decisoria.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione e all’attribuzione dei punteggi tecnici e premiali.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina attuale del soccorso istruttorio, in continuità con l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis.
art. 76 d.lgs. 50/2016
La comunicazione dell’aggiudicazione costituisce, di regola, il principale riferimento temporale per la decorrenza del termine di impugnazione.
art. 29 d.lgs. 50/2016
Richiamato, insieme all’art. 76, per individuare la pubblicazione degli atti di gara quale possibile momento di piena conoscenza.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione prevista dalla legge o, in mancanza, dalla conoscenza dell’atto; la piena conoscenza deve essere oggettivamente riscontrabile.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla sentenza.
art. 54 d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa della procedura per la stipula di accordi quadro oggetto della gara.
Massime di principio
- Quando una procedura di gara è articolata in più lotti autonomi, ciascun lotto costituisce una gara distinta e indipendente: la documentazione tecnica o amministrativa prodotta per un lotto non può essere automaticamente utilizzata per integrare l’offerta presentata per un altro lotto, salvo una specifica previsione della lex specialis compatibile con la par condicio.
- Se la lex specialis richiede a pena di esclusione la documentazione comprovante un requisito minimo dell’offerta tecnica, la mancata produzione determina l’esclusione quando la carenza incide sul contenuto sostanziale dell’offerta; la stazione appaltante non può supplirvi acquisendo documenti relativi a un diverso lotto.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare documenti essenziali mancanti dell’offerta tecnica né per modificare o completare il contenuto sostanziale dell’offerta. Il soccorso procedimentale consente soltanto di chiarire elementi già presenti e ambigui, non di acquisire elementi integrativi originariamente omessi.
- Il principio del favor partecipationis non consente di derogare alle prescrizioni testuali della lex specialis e deve essere bilanciato con la par condicio, che impedisce alla stazione appaltante di attribuire all’offerta una documentazione non presentata per il lotto cui essa si riferisce.
- La partecipazione a una seduta pubblica nella quale siano comunicati gli esiti della rivalutazione non anticipa necessariamente il termine per impugnare l’aggiudicazione: quando la determinazione finale di aggiudicazione costituisce il primo atto conclusivo e lesivo, il termine decorre dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza oggettivamente riscontrabile.
- I verbali della commissione relativi alla rivalutazione delle offerte, privi di autonoma efficacia lesiva e recepiti dall’atto finale, sono impugnabili insieme all’aggiudicazione, ma non fondano un autonomo interesse all’impugnazione anticipata.
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