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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27664/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha assoggettato a imposta di registro proporzionale, e non fissa, un atto denominato "cessione di credito" stipulato in funzione di garanzia. L'operazione riguardava una società capogruppo di un'ATI, una società consortile costituita per l'esecuzione di lavori appaltati e una banca che aveva concesso linee di credito, garantite mediante cessione alla banca dei futuri crediti verso la stazione appaltante. Il giudice tributario di merito ha ritenuto che la cessione avesse causa di garanzia, fosse autonoma rispetto al finanziamento e quindi esclusa dal campo IVA, con conseguente tassazione proporzionale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme civilistiche sulla causa del contratto e delle norme IVA/registro, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la natura finanziaria dell'operazione; 2) violazione delle norme sull'accessorietà delle garanzie, deducendo che la cessione fosse accessoria al finanziamento e dunque imponibile in IVA; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro in tema di base imponibile, assumendo che dovesse applicarsi il criterio della somma garantita e non il valore nominale dei crediti ceduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, valorizzando la natura autonoma del negozio di cessione del credito in garanzia, posto in essere da un soggetto diverso da quello che aveva ricevuto il finanziamento, e la conseguente esclusione della sua accessorietà rispetto all'operazione creditizia. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile va commisurata al valore nominale dei crediti ceduti e non alla sola somma garantita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione causale del contratto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che l'autonomia privata non è decisiva ai fini fiscali rispetto agli effetti oggettivi dell'atto

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le regole di interpretazione contrattuale valgono nel giudizio civile, ma nel diritto tributario non sono di per sé determinanti rispetto all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972

    le cessioni che hanno per oggetto crediti in denaro non sono considerate cessioni di beni; richiamato per escludere la rilevanza IVA della cessione autonoma del credito

  • art. 3, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per sostenere che la cessione di credito non integra un'operazione finanziaria imponibile autonomamente come prestazione di servizi

  • art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    il finanziamento bancario è operazione di servizio soggetta a IVA, ancorché esente per effetto dell'art. 10

  • art. 10, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    l'operazione di finanziamento è esente da IVA, ma ciò non esclude il principio di alternatività IVA/registro

  • art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972

    le prestazioni accessorie seguono la prestazione principale solo se svolte dal medesimo soggetto o per suo conto e a sue spese; nel caso concreto la cessione non era accessoria

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    ai fini dell'imposta di registro conta la causa e gli effetti giuridici oggettivi dell'atto presentato a registrazione, non la volontà di conseguire un certo risultato fiscale

  • art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986

    la mera compresenza di più disposizioni in un unico documento non basta a imporre una tassazione unitaria

  • art. 40, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986

    operatività del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

  • art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la base imponibile fosse la somma garantita

  • art. 46 d.P.R. n. 634 del 1972

    richiamato dalla Corte come fonte del principio secondo cui il valore imponibile dei crediti ceduti è il valore nominale del credito ceduto

  • art. 49 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di determinazione della base imponibile

  • art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    per la cessione di crediti si assume il valore imponibile dei crediti oggetto di cessione

  • art. 53 Cost.

    evocato come fondamento del principio di capacità contributiva e dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    fatto valere come parametro dei tre motivi di violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione fiscale dell'atto deve avvenire avuto riguardo agli effetti giuridici oggettivamente desumibili dal contenuto negoziale presentato a registrazione, senza che rilevi la mera intenzione delle parti di attrarre l'operazione in un regime fiscale più favorevole.
  • Le regole civilistiche di interpretazione del contratto non sono, da sole, decisive nel giudizio tributario quando la legge fiscale impone di considerare la sostanza oggettiva dell'atto e la sua reale attitudine economico-giuridica.
  • Una cessione di credito stipulata a garanzia non è automaticamente accessoria al finanziamento cui si collega: l'accessorietà richiede una struttura negoziale e soggettiva che la riconduca alla prestazione principale, mentre la presenza di un soggetto diverso e di una causa autonoma esclude la tassazione come operazione unica.
  • Il principio di alternatività IVA/imposta di registro opera anche per operazioni esenti da IVA; tuttavia, se il negozio di garanzia è autonomo e non costituisce prestazione accessoria della prestazione principale soggetta a IVA, esso resta assoggettato all'imposta di registro secondo la propria disciplina.
  • Ai fini dell'imposta di registro sulla cessione di crediti, la base imponibile è determinata dal valore nominale dei crediti ceduti, non dalla sola somma garantita, quando l'atto abbia ad oggetto la cessione del credito e non un diverso schema di garanzia.
  • In cassazione, la censura che mira a sostituire una diversa ricostruzione della volontà negoziale a quella compiuta dal giudice di merito è inammissibile se non denuncia specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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