Sentenza n. 423/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2024 resa dal Giudice di Pace di Catania nell’ambito del giudizio r.g. n. 12217/2022, pubblicata il 12.4.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Giudice di pace di Catania n. 814/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2024 del Giudice di pace di Catania. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di avere integralmente pagato quanto dovuto in forza del titolo giudiziale, attribuendo il ritardo ai rallentamenti e ai malfunzionamenti della nuova piattaforma digitale di protocollo informatico, non imputabili all’Amministrazione. Il Comune ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento dovuto in esecuzione della sentenza del Giudice di pace è intervenuto nel corso del giudizio e il ricorrente ha aderito alla relativa richiesta. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale: i disguidi informatici connessi alla nuova piattaforma digitale e al suo adattamento alle esigenze dell’ente non costituiscono una causa eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del ricorso per l’ottemperanza al giudicato; l’intervenuto adempimento dell’amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo derivante dal giudicato e il ricorrente aderisce alla richiesta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento non comporta automaticamente la compensazione delle spese: queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso alla luce della situazione esistente prima dell’adempimento.
- I disguidi e i malfunzionamenti della piattaforma informatica dell’amministrazione, ove non configurino una causa eccezionale, non giustificano la compensazione delle spese di lite per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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