Cassazione Civile, Ordinanza n. 07988/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso per l'anno d'imposta 2008 un avviso di accertamento contestando maggiori IRES, IRAP e IVA sulla base di cinque rilievi. In questa sede vengono in rilievo il terzo, relativo al recupero di interessi attivi asseritamente non contabilizzati su due accordi qualificati dall'Ufficio come finanziamenti fruttiferi e rispetto ai quali la contribuente non avrebbe provato l'infruttuosità; il quarto, relativo alla deduzione di costi per consulenza amministrativa ritenuti non inerenti; il quinto, relativo alla detrazione integrale dell'IVA senza applicazione del pro-rata, in presenza di contabilità separata per l'attività di locazione immobiliare e di operazioni imponibili ed esenti. La CTR aveva rigettato gli appelli dell'Ufficio e della contribuente confermando le statuizioni di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 46 e 109 d.P.R. 917/1986 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., articolando tre profili: presunzione di fruttuosità dei finanziamenti e irrilevanza della qualificazione contabile nel terzo rilievo; carenza di prova dell'esistenza, determinatezza e inerenza delle prestazioni fatturate nel quarto rilievo; qualificazione del negozio con Energas come mera locazione immobiliare nel quinto rilievo, con conseguente illegittimità della detrazione IVA integrale.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i profili di censura perché ha preso atto della memoria depositata dalla contribuente con istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. 136/2018. Rilevato il pagamento della prima rata e, comunque, il decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state regolate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018.
Norme richiamate
artt. 45, 46 e 109 d.P.R. 917/1986
invocati dall'Ufficio a sostegno della tassazione dei finanziamenti e della deducibilità dei costi; la Corte non si è pronunciata sul merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
artt. 19 e 19-bis d.P.R. 633/1972
richiamati nel contenzioso di merito per contestare la detrazione IVA senza pro-rata; nessuna valutazione nel merito da parte della Corte
art. 1815 c.c.
richiamato nel ricorso come parametro della presunta fruttuosità dei finanziamenti
art. 6 d.l. 119/2018
base normativa della definizione agevolata e della cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
richiamato per la regolazione delle spese in caso di definizione agevolata
L. n. 136/2018
legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e documenta il pagamento dovuto, il giudizio di legittimità è destinato a chiudersi con la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, la Corte non si pronuncia sulle questioni di merito fiscali dedotte nel ricorso, restando assorbita ogni censura sulla qualificazione dei finanziamenti, sull'inerenza dei costi o sulla detrazione IVA.
- La regolazione delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata, che prevale sulla ordinaria soccombenza processuale.
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