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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26966/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza (8/9/2021) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 2/7/2021 di sequestro preventivo diretto e per equivalente. Il ricorrente contestava: (1) l'assenza di prova dell'accordo illecito tra Palmieri e Cardano per la gestione di fatto della S.r.l. Precisa, rilevando che le dichiarazioni della legale rappresentante non erano riscontrate da elementi esterni; (2) la carenza di prova e la mancanza di contestazione formale circa l'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali. In primo luogo il ricorso è stato ritenuto tardivo e presentato presso ufficio non competente (termine ordinario di 15 giorni ex art.585 c.p.p.; data di notifica 22/10/2021, deposito oltre il termine). In secondo luogo la Corte ha osservato che il rimedio di cui all'art.325 c.p.p. è limitato a questioni di legittimità (violazione di legge) e non consente il sindacato sulla valutazione in fatto e sulla motivazione del Tribunale del riesame; quindi le doglianze del ricorrente, consistendo in una diversa valutazione del materiale probatorio e della motivazione, rientrano nell'inammissibile sindacato sulla motivazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle violazioni di legge; non consente la rinnovazione del sindacato sulla valutazione del merito probatorio o sulla motivazione non costituzionalmente viziata

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione contro decisioni adottate in camera di consiglio; tale termine decorre dalla comunicazione/notifica dell'avviso di deposito

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Rilevata per spiegare l'eccezione relativa alla competenza dell'ufficio di deposito del ricorso e che la presentazione presso ufficio diverso può comportare il rischio di inammissibilità per tardività

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che non grava sull'ufficio che ha ricevuto l'atto l'obbligo di trasmetterlo all'ufficio competente; rileva la data di pervenuta all'ufficio competente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del ricorrente in caso di inammissibilità di pagare le spese del procedimento e una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000,00

  • artt. 110, 81 c.p.; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 8; art. 10‑quater comma 2; art. 2

    Norme sostanziali richiamate in relazione alle accuse contestate (es. gestione di fatto, reati tributari e somministrazione illecita); indicate negli atti di accusa ma non oggetto diretto del sindacato di legittimità della cassazione in questa sede

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 3 n.13737/2018; Sez. U n.1626/2020; Sez. 3 n.6637/2022; Sez. 5 n.43068/2009; Sez. 6 n.6589/2013; Corte Cost. n.186/2000

    Precedenti utilizzati per precisare termini di impugnazione, competenza degli uffici, limiti del sindacato di legittimità e conseguenze della inammissibilità

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione contro ordinanze del tribunale del riesame sono molto stringenti (15 giorni ex art.585 c.p.p.) e decorrono dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito: il rispetto delle scadenze è essenziale.
  • Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza; la presentazione ad uffici diversi può comportare l'inammissibilità per tardività, perché rileva la data di pervenuta all'ufficio competente.
  • Con il rimedio di cui all'art.325 c.p.p. la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato a questioni di diritto (violazione di legge); non è ammessa la semplice rinnovazione del contrasto sulla valutazione del materiale probatorio o sulla motivazione del giudice di merito.
  • Le doglianze consistenti in una diversa valutazione delle prove o in richieste di riesame critico della motivazione sono generalmente inammissibili in cassazione e devono essere formulate come specifiche questioni di diritto (es. error in iudicando o vizi motivazionali così gravi da integrare violazione di legge).
  • L'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che non ricorrano circostanze che escludano la colpa nella proposizione del ricorso.
  • Se si intende contestare la motivazione del giudice del riesame è utile circoscrivere le doglianze a profili di illegittimità formale o a errori di diritto evidenti piuttosto che a mera riconsiderazione dei fatti o della prova.

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