Cassazione Penale, Sentenza n. 26966/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza (8/9/2021) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 2/7/2021 di sequestro preventivo diretto e per equivalente. Il ricorrente contestava: (1) l'assenza di prova dell'accordo illecito tra Palmieri e Cardano per la gestione di fatto della S.r.l. Precisa, rilevando che le dichiarazioni della legale rappresentante non erano riscontrate da elementi esterni; (2) la carenza di prova e la mancanza di contestazione formale circa l'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali. In primo luogo il ricorso è stato ritenuto tardivo e presentato presso ufficio non competente (termine ordinario di 15 giorni ex art.585 c.p.p.; data di notifica 22/10/2021, deposito oltre il termine). In secondo luogo la Corte ha osservato che il rimedio di cui all'art.325 c.p.p. è limitato a questioni di legittimità (violazione di legge) e non consente il sindacato sulla valutazione in fatto e sulla motivazione del Tribunale del riesame; quindi le doglianze del ricorrente, consistendo in una diversa valutazione del materiale probatorio e della motivazione, rientrano nell'inammissibile sindacato sulla motivazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle violazioni di legge; non consente la rinnovazione del sindacato sulla valutazione del merito probatorio o sulla motivazione non costituzionalmente viziata
art. 585 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinario di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione contro decisioni adottate in camera di consiglio; tale termine decorre dalla comunicazione/notifica dell'avviso di deposito
art. 311 cod. proc. pen.
Rilevata per spiegare l'eccezione relativa alla competenza dell'ufficio di deposito del ricorso e che la presentazione presso ufficio diverso può comportare il rischio di inammissibilità per tardività
art. 582 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che non grava sull'ufficio che ha ricevuto l'atto l'obbligo di trasmetterlo all'ufficio competente; rileva la data di pervenuta all'ufficio competente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del ricorrente in caso di inammissibilità di pagare le spese del procedimento e una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000,00
artt. 110, 81 c.p.; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 8; art. 10‑quater comma 2; art. 2
Norme sostanziali richiamate in relazione alle accuse contestate (es. gestione di fatto, reati tributari e somministrazione illecita); indicate negli atti di accusa ma non oggetto diretto del sindacato di legittimità della cassazione in questa sede
Giurisprudenza richiamata
Sez. 3 n.13737/2018; Sez. U n.1626/2020; Sez. 3 n.6637/2022; Sez. 5 n.43068/2009; Sez. 6 n.6589/2013; Corte Cost. n.186/2000
Precedenti utilizzati per precisare termini di impugnazione, competenza degli uffici, limiti del sindacato di legittimità e conseguenze della inammissibilità
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione contro ordinanze del tribunale del riesame sono molto stringenti (15 giorni ex art.585 c.p.p.) e decorrono dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito: il rispetto delle scadenze è essenziale.
- Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza; la presentazione ad uffici diversi può comportare l'inammissibilità per tardività, perché rileva la data di pervenuta all'ufficio competente.
- Con il rimedio di cui all'art.325 c.p.p. la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato a questioni di diritto (violazione di legge); non è ammessa la semplice rinnovazione del contrasto sulla valutazione del materiale probatorio o sulla motivazione del giudice di merito.
- Le doglianze consistenti in una diversa valutazione delle prove o in richieste di riesame critico della motivazione sono generalmente inammissibili in cassazione e devono essere formulate come specifiche questioni di diritto (es. error in iudicando o vizi motivazionali così gravi da integrare violazione di legge).
- L'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che non ricorrano circostanze che escludano la colpa nella proposizione del ricorso.
- Se si intende contestare la motivazione del giudice del riesame è utile circoscrivere le doglianze a profili di illegittimità formale o a errori di diritto evidenti piuttosto che a mera riconsiderazione dei fatti o della prova.
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