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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4048/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caruso impugnava l'ordinanza di riesame che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Contestava la qualificazione dei fatti come associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati aggravati (artt. 416-bis-1, 513-bis, 629 in relazione al 628), sostenendo che i gravi indizi si fondavano su intercettazioni etero-accusatorie prive di riscontro e non riferibili con certezza a lui (uso del nomignolo "Caliddu" diffuso), che mancava il dolo specifico e l'affectio societatis per l'appartenenza al clan, che la motivazione del Tribunale era contraddittoria rispetto ad altri provvedimenti del Gip (sul sequestro preventivo), e che non sussistevano concrete esigenze cautelari né sarebbe stata proporzionata la misura rispetto al diverso trattamento di altri coindagati e al tempo trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale di rigettare il riesame. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza basandosi su intercettazioni chiare e sul complesso indiziario (tra cui conversazioni che dimostrano estorsioni, il versamento dei proventi alla cassa del clan e il ruolo attivo dell'imputato). Sul piano cautelare la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di mafia, ritenendola prevalente e giustificativa della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'appartenenza del ricorrente alla struttura mafiosa; la gravità indiziaria è stata ritenuta adeguata a fondare la misura cautelare per reati di tipo associativo mafioso.

  • art. 416-bis-1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante per reati commessi con modalità riconducibili all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto fondata la presunzione di collegamento con l'attività del clan.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Usata per qualificare la condotta di concorrenza illecita esercitata con minaccia o violenza nel settore del trasporto; il Tribunale ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari a contestare tale fattispecie.

  • art. 629 cod. pen.

    Applicata per le estorsioni consumate; intercettazioni e dichiarazioni delle vittime sono state ritenute idonee a dimostrare le condotte estorsive.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle aggravanti (menzionato nel ricorso nella contestazione della qualificazione del fatto).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ai fini della cassazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare le esigenze cautelari generali; la Corte ha osservato che, ove operi la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, questa prevale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevata la presunzione relativa dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati per fattispecie di mafia; la Corte ne ha riconosciuto la rilevanza per giustificare la custodia cautelare in carcere.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato per i requisiti della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione ha verificato che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della sua valutazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha comminato euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In impugnazioni avverso provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione verifica soprattutto l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesaminando liberamente le prove.
  • Intercettazioni, conversazioni e elementi contestuali, se chiaramente interpretabili e coerenti tra loro, possono costituire base sufficiente per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
  • Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione, ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p., che rende più agevole giustificare la custodia cautelare rispetto alla regola generale sulle esigenze cautelari.
  • Chi impugna deve indicare in modo specifico e puntuale le lacune motivazionali che, se rimosse, avrebbero condotto a una decisione diversa; argomentazioni generiche o alternative interpretative non sono sufficienti.
  • La disparità di trattamento rispetto a coindagati o il tempo trascorso dagli eventi non sono di per sé determinanti se sussistono indizi concreti di pericolo di reiterazione e collegamento mafioso.
  • La qualificazione di estorsione o concorrenza illecita mediante minaccia può essere supportata anche da comportamenti che comprimono la libera attività economica degli operatori del settore, se adeguatamente documentati.

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