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direttiva

Direttiva 2008/82

Direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008 , che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/82/CE della Commissione modifica la direttiva 2008/38/CE, che contiene l’elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. L’intervento aggiunge, nella voce relativa al supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, l’ipotesi degli alimenti per gatti adulti che riducono l’assorbimento del fosforo tramite incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 20 febbraio 2009 e richiama specifiche indicazioni obbligatorie di etichettatura e di impiego.

Modifica l’allegato I della direttiva 2008/38/CE includendo il carbonato di lantanio ottaidrato tra le caratteristiche nutrizionali per gli alimenti destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica nei gatti adulti.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, ai sensi della direttiva 93/74/CEE, limitatamente alla modifica dell’elenco degli usi previsti di cui alla direttiva 2008/38/CE. L’intervento riguarda in particolare i mangimi per cani e gatti destinati al supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, e specificamente i gatti adulti per la nuova opzione basata sul carbonato di lantanio ottaidrato. Non disciplina direttamente la commercializzazione generale dei mangimi, ma le condizioni nutrizionali e di etichettatura per una specifica categoria di alimenti dietetici per animali.

Modifica della disciplina sugli alimenti per animali destinati al supporto della funzione renale

La direttiva 2008/82/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2008/38/CE, che contiene l’elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE. L’obiettivo è aggiornare la voce relativa al "supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica" alla luce di nuovi dati scientifici e dell’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei mangimi per gatti.

Razionale dell’intervento

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 163/2008, con cui il carbonato di lantanio ottaidrato è stato autorizzato come additivo zootecnico per mangimi destinati ai gatti. Secondo il parere EFSA richiamato nei considerando, l’integrazione di tale sostanza riduce l’escrezione urinaria del fosforo e aumenta quella fecale, con una diminuzione dell’assorbimento del fosforo nel gatto adulto. Poiché la direttiva 2008/38/CE già contempla alimenti a basso tenore di fosforo per il medesimo fine nutrizionale, la Commissione ritiene opportuno includere anche questa nuova soluzione tecnica nella relativa riga dell’allegato I.

Ambito della modifica

La direttiva non disciplina in modo generale gli alimenti per animali, ma modifica esclusivamente la parte B dell’allegato I della direttiva 2008/38/CE. La modifica incide sulla scheda relativa al particolare fine nutrizionale "Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica" e introduce una seconda opzione nutrizionale destinata specificamente ai gatti adulti, basata sull’assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.

Contenuto della nuova voce dell’allegato

La riga sostituita nell’allegato prevede due configurazioni alternative:

  • una prima ipotesi per cani e gatti, fondata su bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine di elevata qualità;
  • una seconda ipotesi per gatti adulti, fondata sulla riduzione dell’assorbimento di fosforo tramite carbonato di lantanio ottaidrato.

Per entrambe le ipotesi sono indicate caratteristiche nutrizionali essenziali che devono essere prese in considerazione, tra cui fonti proteiche, calcio, fosforo, potassio, sodio e, se aggiunti, acidi grassi essenziali. Nella seconda ipotesi compare anche il carbonato di lantanio ottaidrato tra gli elementi da considerare nella formulazione.

Prescrizioni di etichettatura e istruzioni d’uso

La direttiva impone indicazioni uniformi da riportare sull’imballaggio, sul contenitore o sull’etichetta:

  • "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.";
  • nelle istruzioni per l’uso: "Deve essere sempre disponibile dell'acqua.".

Tali prescrizioni rafforzano l’informazione al consumatore e riflettono la natura tecnica e veterinaria del prodotto.

Periodo di impiego raccomandato e deroga per insufficienza temporanea

Il periodo di impiego raccomandato è, in via generale, inizialmente fino a 6 mesi. La nota (*1) consente, se del caso, al produttore di raccomandare l’uso anche in caso di temporanea insufficienza renale. In questo caso, la nota (*2) stabilisce che il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono adottare entro il 20 febbraio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2008/38/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2008/38/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2008/82/CE. La modifica riguarda la parte B dell’allegato I, nella riga dedicata al particolare fine nutrizionale "Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica".

Nuova formulazione per il supporto della funzione renale

L’allegato sostituisce la riga esistente con due possibili formulazioni: da un lato, alimenti con "bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità" per cani e gatti; dall’altro, alimenti con "assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato" per gatti adulti.

Caratteristiche nutrizionali e condizioni d’uso

Per entrambe le formulazioni sono indicate caratteristiche nutrizionali essenziali, tra cui il controllo di fonti proteiche, calcio, fosforo, potassio, sodio e, se aggiunti, acidi grassi essenziali. Per la seconda formulazione è espressamente richiesto il carbonato di lantanio ottaidrato. Il periodo di impiego raccomandato è inizialmente fino a 6 mesi; se l’alimento è raccomandato in caso di temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.

Obblighi di etichettatura e istruzioni per l’uso

Sull’imballaggio, sul contenitore o sull’etichetta deve figurare l’indicazione: "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego." Inoltre, nelle istruzioni per l’uso deve comparire: "Deve essere sempre disponibile dell'acqua."

Facoltà di raccomandazione per insufficienza renale temporanea

La nota (*1) consente, se del caso, al produttore di raccomandare l’uso anche in caso di temporanea insufficienza renale. La nota (*2) specifica che, in tale ipotesi, il periodo di impiego raccomandato è ridotto a 2-4 settimane.

Termine di recepimento e obblighi nazionali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 20 febbraio 2009 e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettaturasanità animale

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