Cassazione Civile, Ordinanza n. 18675/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza per materia e aveva rimesso la causa al Giudice di Pace, compensando le spese di lite. La parte soccombente aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'appello contestando soltanto la compensazione delle spese, senza censurare la statuizione sulla competenza. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la decisione del Tribunale, avendo statuito solo sulla competenza, dovesse essere impugnata con regolamento di competenza. Contro tale declaratoria di inammissibilità è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erroneità della decisione d'appello, poiché l'impugnazione riguardava esclusivamente il capo sulle spese e non la competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'impugnazione sulle spese processuali e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che, quando il regolamento necessario di competenza devolve alla Corte anche il capo sulle spese, la parte non ha l'onere di impugnare separatamente la pronuncia sulle spese né può proporre per tale capo un giudizio ordinario, salvo che la censura riguardi esclusivamente le spese o provenga dalla parte vittoriosa sulla competenza; nel caso concreto, l'appello era ammissibile perché investiva solo le spese e non la decisione sulla competenza.
Norme richiamate
artt. 375 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso, secondo il rito accelerato previsto per i ricorsi manifestamente fondati o inammissibili
regolamento necessario di competenza
indicato come mezzo di impugnazione che devolve alla Corte anche il capo sulle spese di lite quando la sentenza impugnata statuisce sulla competenza
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza devolve alla Corte di cassazione anche la decisione sulle spese di lite contenuta nella sentenza che statuisce sulla competenza, senza che la parte debba proporre separata impugnazione del solo capo spese.
- La pronuncia sulle spese processuali non ha autonomia e separazione tali da imporre, in presenza di una censura che investe la competenza, un autonomo giudizio ordinario per contestare le spese.
- L'appello non va dichiarato inammissibile quando la censura attiene esclusivamente al capo delle spese e non contesta la statuizione sulla competenza; in tale ipotesi il rimedio ordinario è ammissibile.
- Le precedenti decisioni richiamate dal giudice di merito non sono pertinenti se riguardano fattispecie diverse da quella oggetto di causa e non possono sorreggere la declaratoria di inammissibilità.
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