Cassazione Penale, Ordinanza n. 10686/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Due ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due coimputati, censuravano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sostenendo l'omessa assunzione di prove ritenute decisive e contestando il rigetto delle richieste istruttorie. Il terzo ricorso deduceva, da un lato, la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 603, comma 1, c.p.p. e, dall'altro, vizi motivazionali in ordine al concorso dell'imputato nel reato di cui all'art. 642 c.p., contestando anche il coinvolgimento nella predisposizione di documentazione sanitaria falsa. La Corte rilevava che le doglianze erano generiche, prive di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e, in sostanza, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fosse non specifica e comunque non idonea a scardinare la motivazione della Corte di appello, che aveva già dato conto in modo logico e completo del rigetto delle istanze istruttorie per irrilevanza delle prove richieste e per sufficienza del materiale probatorio già acquisito. Quanto al motivo del terzo ricorrente relativo al concorso nel reato ex art. 642 c.p., la Corte ha osservato che esso era anch'esso generico e tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello può integrare il vizio solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Negli altri casi la censura va ricondotta al vizio di motivazione, ma resta sindacabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale rimesso alla discrezionalità del giudice, utilizzabile quando questi ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il diniego è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e completa.
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità e la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata comportano inammissibilità.
art. 642 c.p.
È il reato in relazione al quale il ricorrente ha dedotto vizi motivazionali sul proprio concorso nella formazione della documentazione falsa.
Massime di principio
- La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale le ragioni della decisività della prova e il concreto deficit motivazionale della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è generica, ma anche quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è completa, coerente e fondata su elementi già sufficienti per decidere.
- La mancata assunzione di prova decisiva può essere fatta valere nei limiti delle norme processuali richiamate, ma non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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