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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12712/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolare di un incarico dirigenziale triennale di prima fascia conferito il 28.7.2009, impugnava il recesso unilaterale intimatogli l'11.9.2009 e operante dal 30.6.2010, disposto prima del compimento del 65° anno di età in ragione del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 72, comma 11, d.l. 112/2008, come modificato dalla L. 102/2009. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la norma consentisse la risoluzione senza oneri procedimentali o motivazionali; che l'atto generale interno della PCM del 18.11.2008, richiamato da una successiva circolare del 14.9.2009, bastasse a giustificare in via generale il recesso; e che il d.l. 98/2011, art. 16, comma 11, fosse norma innovativa e non interpretativa. Con il ricorso per cassazione il dirigente deduceva: violazione degli artt. 72 e 74 d.l. 112/2008 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il recesso dovesse essere sorretto da una motivazione ancorata a reali esigenze di riorganizzazione; violazione dell'art. 6 dir. 2000/78/CE, perché il recesso fondato sulla sola anzianità senza adeguata motivazione integrerebbe discriminazione per età e lesione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento; violazione dell'art. 72 d.l. 112/2008 in relazione al legittimo affidamento, perché non sarebbe consentito collocare anticipatamente a riposo un dirigente con incarico ancora in corso, in assenza di soppressione o accorpamento delle funzioni; e, infine, violazione dell'art. 18 St. lav. e dell'art. 72, comma 11, per il profilo risarcitorio, chiedendo il danno fino alla data del pensionamento obbligatorio e non solo fino alla sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi centrali: ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la facoltà di recesso della P.A. per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva richiedeva comunque una motivazione, soprattutto in assenza di un formale atto organizzativo, idonea a consentire il controllo sulla coerenza della scelta rispetto alla finalità di riorganizzazione e nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità, buon andamento e della direttiva 2000/78/CE. Ha quindi censurato la Corte territoriale sia per aver escluso in radice l'esigenza motivazionale, sia per aver attribuito efficacia sufficiente a criteri generali troppo generici e meramente riproduttivi della norma, non idonei a giustificare la scelta sul piano concreto. Non ha invece deciso nel merito sulle conseguenze economiche, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la quantificazione del risarcimento e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si pronunci sulle conseguenze economiche dell'illegittimità del recesso e sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso di poter decidere nel merito sul quantum risarcitorio perché mancavano i presupposti per una decisione ex art. 384, comma 2, c.p.c., trattandosi di profili non esaminati dal giudice di appello e quindi riproponibili in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 72, comma 11, d.l. 112/2008

    testo originario e successive modifiche

    La facoltà della P.A. di risolvere unilateralmente il rapporto per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva non è esercitabile in modo automatico e immotivato; nella disciplina applicabile al caso richiede una motivazione idonea a collegare il recesso alle esigenze organizzative e alla finalità di riorganizzazione.

  • art. 74 d.l. 112/2008

    Richiamato dal ricorrente come parametro di lettura della facoltà di recesso, in relazione agli obiettivi di contenimento e governo della spesa e di riduzione del personale.

  • art. 3 Cost.

    Evocato quale parametro di ragionevolezza e eguaglianza contro una risoluzione fondata solo sull'anzianità senza adeguata giustificazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per sostenere che l'azione amministrativa deve rispettare imparzialità e buon andamento, incompatibili con un recesso automatico e generico.

  • art. 6 dir. 2000/78/CE

    La risoluzione del rapporto fondata solo sull'età o sull'anzianità, senza motivazione concreta e senza nesso con esigenze organizzative, può entrare in tensione con il divieto di discriminazione per età.

  • art. 16, comma 11, d.l. 98/2011

    La Corte d'appello lo aveva qualificato come norma innovativa; la Cassazione, pur richiamandolo nella ricostruzione normativa, ha deciso il caso in base alla disciplina anteriore.

  • art. 18 l. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente solo per sostenere la domanda risarcitoria conseguente all'illegittimità del recesso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non ricorrevano i presupposti per una decisione nel merito da parte della Cassazione, sicché la causa è stata rinviata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi per violazione di legge.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Richiamato nella ricostruzione della facoltà datoriale pubblica esercitata come potere di organizzazione con capacità e poteri del privato datore di lavoro.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la facoltà dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva non opera in modo automatico: occorre una motivazione che renda verificabile il nesso tra la scelta di recesso e le esigenze di riorganizzazione perseguita.
  • Un atto generale interno che si limiti a riprodurre in modo generico la previsione normativa non basta, di per sé, a giustificare il recesso individuale, se non consente di comprendere perché proprio quel rapporto venga risolto in coerenza con la finalità organizzativa.
  • La scelta pubblica di collocare a riposo un dirigente prima della scadenza dell'incarico deve essere coerente, trasparente e non arbitraria, così da rispettare i principi di imparzialità, buon andamento, correttezza e buona fede e da evitare effetti discriminatori, anche sotto il profilo dell'età.
  • In sede di legittimità, quando la cassazione accoglie il ricorso per un vizio che incide solo sull'an debeatur ma non consente la decisione nel merito sul quantum, la causa va rinviata al giudice di merito per le conseguenze economiche e per le spese.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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