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Sentenza

Sentenza n. 9332/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202505651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione, nelle more del giudizio, aveva adottato l’atto richiesto e dato seguito alla pretesa azionata in sede di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della valutazione complessiva della vicenda. La sentenza dispone inoltre che il provvedimento sia eseguito dall’autorità amministrativa.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva accertato lo status di vittima del terrorismo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma del 23 gennaio 2024, con la quale, pur essendo stata dichiarata prescritta la domanda di risarcimento del danno e di riconoscimento dei benefici di legge, era stato accertato il suo status di vittima del terrorismo. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Interno ha comunicato di avere rilasciato l’atto richiesto dal ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio; il testo non cita espressamente la disposizione, ma la decisione è qualificata in questi termini.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • Art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adotta nelle more del processo l’atto richiesto dal ricorrente e soddisfa integralmente la pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta adozione dell’atto richiesto può giustificare la compensazione delle spese di lite sulla base di una valutazione complessiva della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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